Rubrica fiscale: la Tasi, tutto quello che c’è da sapere
L’imposta indivisibile sui servizi del Comune (TASI) introdotta a partire dal 2014 dalla L. n.147/2013 (Legge di stabilità 2014), varierà dallo zero sino al 3,3 per mille per il 2014 e avrà la stessa base imponibile dell’IMU.
La TASI è dovuta da chiunque: possieda, oppure detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari su cui grava il tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido al versamento.
Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di: fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria; aree scoperte, nonché di quelle edificabili a qualsiasi uso adibiti.
Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali, di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011,n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille.
Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può: ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; determinare l’aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale, la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non superi l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile.
Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 3,3 per mille.
Viene introdotta una detrazione a favore dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ai fini TASI, come funzionava per l’IMU, se i Comuni lo prevedranno nei loro regolamenti e delibere.
Come si calcola ad esempio questa TASI su un’abitazione principale? Innanzitutto, bisogna individuare la rendita catastale, che può essere recuperata dall’atto di acquisto, da una classica visura catastale, o scaricarla direttamente, se abilitati, dal sito dell’ Agenzia delle Entrate.
Passo due: rivalutazione della rendita. Si deve moltiplicare la rendita per 1,05, ovvero la rivalutazione del 5% prevista dalla legge.
Successivamente si passa al calcolo del valore catastale. Si moltiplica il risultato della rivalutazione per il coefficiente (maggiorato previsto dal Decreto 201/2011) con cui si ottiene il valore catastale.
Per il calcolo dell’imposta lorda si divide il risultato per 100 e si moltiplica per l’aliquota fissata dal comune, il risultato dà l’imposta lorda.
Infine, si applica la detrazione. Per l’applicazione della detrazione bisogna sottrarre l’importo deliberato dal comune, il risultato è l’imposta dovuta.
Il comma 688 dell’articolo 1 della Legge 147/2013 è stato modificato dalla Legge n.68/2014, prevedendo per il pagamento della Tasi le medesime scadenze dell’Imu (16 giugno per la prima rata e 16 dicembre per la seconda), mentre a regime, dal 2015, il calcolo della prima rata dovrà essere eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni dell’anno precedente.
Per il 2014 vige una deroga, quindi, alla regola generale e sono due le casistiche che si possono riscontrare: se le delibere sono state inserite sul sito ministeriale entro il 31 maggio 2014 (a tal fine i comuni dovranno inviarle al Mef entro il 23 maggio 2014), tutti i contribuenti saranno tenuti ad eseguire il versamento del 16 giugno sulla base delle delibere; se, invece, la delibera non dovesse risultare pubblicata entro il 31 maggio 2014, occorre operare un’ulteriore distinzione: le abitazioni principali godono di un differimento dei termini di versamento al 16 dicembre 2014, mentre su tutti gli altri immobili (seconde case, i capannoni, i negozi, gli uffici e aree edificabili) i contribuenti saranno tenuti ad eseguire il pagamento dell’acconto di giugno applicando l’aliquota dell’1 per mille, per poi versare il conguaglio (sempre se dovuto – o chiedere il rimborso se esentati dal versamento) a dicembre, sulla base delle aliquote adottate dai comuni.
A seguire tale procedura, oltre ai proprietari di immobili diversi dalle abitazioni principali, vi sono anche i locatari, dato che anche essi hanno un’autonoma obbligazione tributaria in tal senso.