IMU anche su terreni agricoli montani e collinari
GIUSEPPE MOFFA
Ci stiamo, piano piano, avvicinando anche a questa scadenza: l’IMU 2014 e non mancano, anche in quest’ambito, le novità. Le ultime indiscrezioni annunciano l’emanazione di un decreto interministeriale ad hoc che elenchi i comuni di aree montane o collinari. Esclusivamente gli immobili ubicati in uno degli enti locali citati dal decreto potranno godere dell’esenzione dal tributo. Ma questo non è tutto: l’esenzione sembra venga garantita alla categoria dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (CD e IAP), lasciando di fatto soggetti al tributo tutti quegli immobili posseduti da soggetti diversi.
L’articolo 22 dello schema del c.d. “D.L. Irpef”, prevede esattamente questo: l’emanazione di un decreto da parte del MEF, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell’interno, che avrà l’onere di individuare la lista dei comuni montani o di collinari, nei quali si applicherà dal 2014 l’esenzione Imu per i terreni agricoli.
Si ricorda che l’esenzione è prevista dall’ art. 7, co. 1, lett. h) del D.Lgs. n.504/1992. La norma che prevede l’esclusione da Imu dei terreni montani e di collina identificati dalla circolare n. 9/1993 è
una agevolazione a regime, che riguarda tutto il territorio nazionale, già prevista per l’Ici, e non può essere derogata dagli enti locali.
Successivamente l’art. 4, comma 5-bis del D.L. 16/2012, ha stabilito che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati i Comuni nei quali si applica l’esenzione ai terreni agricoli, Comuni da individuare sulla base dell’altitudine riportata nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT, nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni.
Come chiarito nella Circolare n.3/DF/2012, fino all’emanazione di detto decreto, l’esenzione in questione si rende applicabile per i terreni contenuti nell’elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14
giugno 1993, che stabiliva analoga esenzione ai fini ICI. Si precisa, inoltre, che i Comuni di cui alla Circolare n. 9 del 1993 sono diversi da quelli previsti per l’applicazione dell’esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 8, del D.Lgs. 23/2011.
I terreni situati in Comuni montani o nelle aree collinari “sfavorite”, identificante dall’art.15, L. 984/1977 ed elencate ai fini ICI nella Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, sono stati esentati dall’imposta IMU, nel 2012 e 2013 in quanto continuavano a valere le esenzioni previste dal D.Lgs. n. 504/1992 (art.7, lett. h).
Per tali immobili l’IMU non era dovuta né per il primo né per il secondo semestre 2013, qualunque fosse stata la qualifica del proprietario del fondo (Circolare n.5/DF dell’11 marzo 2013).TERRENI ESENTI DA IMU (ACCONTO E SALDO 2013) -> NO MINI-IMU
A PRESCINDERE DALLA QUALIFICA DEL PROPRIETARIO DEL FONDO
Il D.L. Irpef annuncia la prossima emanazione del decreto tanto atteso. Ma apporta anche novità inaspettate, come l’esclusione dall’esenzione per i soggetti diversi dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Verranno, dunque, selezionati gli enti locali nei quali solo gli agricoltori continueranno a godere dei benefici fiscali.
Per assicurare maggior gettito la norma del citato decreto legge propone, infine, una distinzione, ai fini dell’esenzione, fra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri soggetti che non svolgono l’attività agricola in forma professionale.
Per il 2014 questa misura garantirà all’Erario un maggior gettito annuo all’incirca pari a 350 milioni di euro.
VA FATTA UNA DISTINZIONE A SECONDA DELLA QUALIFICA DI COLUI CHE HA IL POSSESSO DEL FONDO:
- SE CD O IAP -> ESENZIONE IMU;
- SE SOGGETTO DIVERSO -> PAGA IMU NEL 2014.
La base imponibile IMU per i terreni agricoli è pari al reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, per 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori professionali iscritti nella previdenza agricola, invece, il moltiplicatore è pari a 75, anche se i terreni non sono coltivati.