Il Tar Molise annulla la tartufaia controllata di San Pietro Avellana

L'avvocato Massimo Romano
L’avvocato Massimo Romano

Con sentenza numero 365 del 36 settembre 2016, il Tar Molise ha accolto il ricorso proposto dai rappresentanti molisani e abruzzesi di associazioni attive nel settore della raccolta del tartufo, i quali, rappresentati e difesi dall’avvocato Massimo Romano, hanno impugnato i provvedimenti con cui il Comune di San Pietro Avellana e la Provincia di Isernia avevano istituito una tartufaia controllata, con l’obiettivo di limitare l’accesso ai cavatori di tartufi forestieri, concedendo a una locale associazione di tartufai, costituita da appena pochi mesi, ben 37,5 ha di territorio comunale. Ennesima vittoria, dunque, per le associazioni che si battono per l’affermazione del principio della libera ricerca del prezioso tubero, già statuito dalla legge ma costantemente oggetto di tentativi, da parte delle Amministrazioni locali, di metterne in discussione e limitarne l’effettività.

Il legale Massimo Romano, che già nel 2013 aveva patrocinato con successo un analogo ricorso – in quel caso, il Comune di San Pietro Avellana aveva varato un’ordinanza di divieto di accesso limitato ai forestieri su determinate strade tartufigene – esprime soddisfazione per il recentissimo pronunciamento, destinato a porre un freno alla proliferazione di tartufaie controllate ormai dilagante su tutto il territorio nazionale.

Sentenza ineccepibile che scolpisce principi generali la cui portata va ben oltre il caso molisano – ha commentato Romano. Nel merito il Tar Molise ha ribadito che i provvedimenti impugnati si pongono in frontale contrasto con il principio di derivazione comunitaria  che impone il ricorso alla gara pubblica per l’affidamento in gestione a terzi di beni pubblici comunque suscettibili di produrre utilità economiche, come accade nel caso di specie, atteso che i terreni comunali oggetto del contratto di comodato d’uso sono suscettibili di sfruttamento economico per la ricerca e la vendita del tartufo a beneficio esclusivo dei membri dell’associazione controinteressata. Cosicché, su tutte le amministrazioni pubbliche in generale grava l’obbligo di ricorrere a procedure competitive ogni qualvolta si debbano assegnare beni pubblici suscettibili di sfruttamento economico; la mancanza di tale procedura introduce una barriera all’ingresso al mercato determinando una lesione alla parità di trattamento, al principio di non discriminazione ed alla trasparenza tra gli operatori economici, in violazione dei principî comunitari di concorrenza e di libertà di stabilimento. D’altra parte – ha proseguito – il profilo della onerosità del contratto, su cui insistono i resistenti, non vale a superare il principio dell’obbligo del previo esperimento della gara pubblica che anzi avrebbe potuto consentire al Comune di disciplinare l’affidamento a condizioni più vantaggiose dal punto di vista della sua remuneratività, non limitandolo ad esempio – ha concluso Romano – ad attività manutentive e di miglioramento boschivo o di piantumazione di essenze tartufigene”.

 

Redazione

CBlive

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