Rubrica immobiliare, l’abbattimento degli alberi in un condominio non è sempre possibile. La Cassazione: “Danno irreversibile per i cittadini”
MARCO MASCIANTONIO
La decisione di tagliare gli alberi presenti sull’area condominiale non spetta solamente ai condòmini.
La Corte di Cassazione con la sentenza 24396/05, infatti, ha affermato che “(…) I danni conseguenti al taglio degli alberi ad alto fusto, seppur presenti in un giardino condominiale, appaiono ‘irreversibili’ non solo per i condomini ma più in generale per i cittadini (…)”.
L’abbattimento di uno o più alberi in una proprietà privata, dunque, non è sempre possibile. La decisione di abbattere degli alberi in un’area condominiale per far spazio a nuove infrastrutture o per creare, ad esempio, nuovi posti auto, dipende sia dalle ordinanze e dai regolamenti comunali, sia dal consenso unanime di tutti i condòmini.
Questa normativa è stata ripresa anche dalla sentenza numero 478/08 della Corte di Appello di Roma secondo cui “l’abbattimento di alberi condominiali, comportando la distruzione di un bene comune, deve considerarsi un’innovazione vietata ai sensi dell’art. 1120, secondo comma, codice civile e che, in quanto tale, richiede l’unanime consenso di tutti i partecipanti al condominio implica che, nel caso di mancato rispetto dell’unanimità di legge, la delibera assembleare che abbia previsto lo sradicamento degli alberi condominiali è nulla e, quindi, impugnabile in ogni tempo”.
A difendere l’esistenza degli alberi come bene comune anche all’interno delle proprietà private ci sono, comunque, anche numerose ordinanze sindacali e regolamenti comunali, che vanno quindi a tutelare non solo le aree pubbliche.