Ricostruzione post sisma, il Tar accoglie il ricorso del consorzio PEU di classe A, difeso dall’avvocato Massimo Romano
Il Tar Molise ha accolto il ricorso proposto da un consorzio Peu di classe A, ricadente nel comune di Sant’Elia a Pianisi, e annullato gli atti impugnati con i quali l’Agenzia regionale di Protezione Civile aveva riconosciuto in favore dello stesso un contributo economico drasticamente inferiore rispetto a quello dovuto, così come risultante dal progetto definitivo approvato dal Comune, senza motivazione ed omettendo la previa indefettibile istruttoria tecnica.
Con sentenza numero 59, pubblicata in data 22.2.2017, i giudici amministrativi hanno riconosciuto la fondatezza delle ragioni del consorzio ricorrente, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Romano, accertando molteplici profili di illegittimità in capo all’operato della Regione e dell’Agenzia di protezione civile, condannate anche al pagamento delle spese legali in favore del ricorrente.
Il Tar ha, dunque, accertato che “Nella specie non è rinvenibile alcun criterio di priorità nella assegnazione delle risorse disponibili diverso da quello pacificamente posseduto dal ricorrente, né alcuna motivazione circa le ragioni della rimodulazione del finanziamento approvato dal Comune, motivazione tanto più necessaria se si considera che si tratta di interventi ricompresi nella classe di priorità massima “A” e soprattutto del fatto che alcuna decurtazione era stata applicata ai titolari di PEU di classe A ritenuti cantierabili già con la DGR 608/2012, come pacificamente ammesso con la relazione istruttoria del 14.6.2016 in risposta a specifica richiesta di chiarimenti formulata sul punto dal TAR”.
Tutto da rifare, dunque, alla luce della decisione del Tribunale Amministrativo, che traccia anche il percorso successivo.
“La conseguenza di ciò è che la Regione e l’A.R.P.C. dovranno rideterminarsi, con nuovi provvedimenti, in ordine alla posizione del Consorzio ricorrente, esplicitando nel dettaglio le ragioni della rimodulazione. Laddove non sussistano plausibili ragioni per disporre la rimodulazione del finanziamento accordata a tale progetto resta ferma la tutela risarcitoria sia per il caso di definitiva indisponibilità di risorse aggiuntive sia per il caso in cui il ritardo nella loro erogazione possa essere fonte di danno ingiusto”.
Il Tar Molise ha dunque recepito la prospettazione del ricorrente e accertato che “la rimodulazione si è dunque resa necessaria a causa della indisponibilità dei fondi e non per rettificare previsioni di spesa ritenute incongrue” con conseguente grave danno in capo al ricorrente, al quale, a distanza di anni, è ancora preclusa la possibilità di rientrare nella propria abitazione.