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In vista dei comizi elettorali, il Corecom richiede una comunicazione imparziale

Il  Comitato  Regionale  per  le  Comunicazioni            (CORECOM),  in  considerazione  della            convocazione

dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale e l’elezione del Presidente della Regione, ha inviato una lettera a tutte le pubbliche amministrazioni       del Molise (Comuni, Province,  Regione ecc.) nella  quale,  richiamando in  compiti  di  controllo  attribuiti     gli  dalle  n       orme  regolanti  la  materia elettorale e di par condicio,          ha chiesto il rispetto dei dettami dell’art. 9 della legge        n. 28 del 2000 nella parte in cui stabilisce che “            dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura

delle  operazioni  di      voto  è  fatto  divieto  a  tutte  le  amministrazioni  pubbliche  di  svolgere  attività  di comunicazione  ad  eccezione  di  quelle  effettuate  in  forma  impersonale  ed  indispensabili  per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”.

La norma – come ha più volte spiegato la stessa AGCOM – è a presidio del principio costituzionale

di imparzialità della Pubblica Amministrazione (articolo 97 Cost.) al fine di evitare che ne       l periodo

elettorale  le  forze        politiche  di  maggioranza  beneficino  delle  opportunità  connesse  alla  ti            tolarità  di  cariche  di  governo,  sfruttando  occasioni  di  comunicazione  non  soggette  a  vincoli  regolamentari

quali forme surrettizie di propaganda politica.

Infatti, il divieto è finalizzato ad evitare il rischio che le amministrazioni, nello svolgere attività di comunicazione  istituzionale  in  periodo  elettorale,  possano  fornire,  attraverso  modalità  e  contenuti informativi non neutrali, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione stessa e dei suoi organi titolari, sovrapponendo,        in tal modo, l’attività di comunicazione istituzionale dei soggetti politici.

Il  Corecom  Molise,  ricorda    quindi  che  la  legge 7 giugno 2000, n. 150 recante “Disciplina  delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche ammin      istrazioni ” definisce “ attività di informazione e di comunicazione istituzionale,  quelle poste in essere in Italia o all’estero dai

soggetti di cui al comma 2  e volte a conseguire:

  1. a) l’informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e  strumenti

telematici;

  1. b) la comunicazione  esterna  rivolta  ai  cittadini,  alle  collettività  e  ad  altri  enti  attraverso  ogni

modalità tecnica ed organizzativa;

  1. c) la comunicazione interna realizzata nell’ambito di ciascun ente ”.

La medesima    legge individua, altresì, al comma 5 dell’articolo 1, le finalità cui tendono le attività di informazione e di comunicazione citate; in particolare, tali attività sono finalizzate a:

“ a)   illustrare   e   favorire   la   conoscenza   delle   disposizioni   normative,   al        fine   di   facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai   servizi   pubblici,   promuovendone   la   conoscenza;   d)   promuovere   conoscenze   allargate   e approfondite  su  temi  di  rilevante  interesse  23  pubblico  e  sociale;  e)  favorire  processi  interni  di  semplificazione  delle  procedure   e  di  modernizzazione  degli  apparati  nonché  la   conoscenza dell’avvio  e  del  percorso  dei  procedimenti  amministrativi;  f)  promuovere  l’immagine  delle MS/ Comunicato n. 1  del  9 aprile  2018 Ufficio supporto alle attività istituzionali della Presidenza del Consiglio e comunicazione pubblica amministrazioni  non  ché  quella  dell’Italia,  in  Europa  e  nel  mondo,  conferendo  conoscenza  e visibilità ad eventi d’importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale”.

L’espressione  “pubbliche  amministrazioni”, chiarisce   quindi   il   Comitato   Regionale   per   le

Comunicazioni, è da riferirsi     agli organi rappresentativi degli Enti e non ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche.

L’orientamento dell’AGCOM,  fatto  proprio  dal Corecom  Molise, ritiene applicabile  le  norme  di divieto di cui all’art. 9 della legge 28/2000 nei  confronti  di  tutte  le  iniziative  di  comunicazione istituzionale,  comunque  diffuse,  poste  in  essere  da  una  pubblica  amministrazione  e,  dunque,  non solo per quelle veicolate attraverso il mezzo radiotelevisivo o la stampa.

Ne  consegue  che  la  norma  trova      applicazione  anche  allorquando  la  comunicazione  istituzionale illegittima sia veicolata attraverso siti istituzionali degli enti o mediante l’invio a mezzo posta di pubblicazioni che illustrano l’attività di un ente.

Il  Corecom,  infine,  ricorda  che  il  divieto  di  svolgere  attività  di  comunicazione  istituzionale  in  periodo elettorale  può  essere  eccezionalmente  derogato  nei  casi  in  cui  l’attività  di  comunicazione  sian caratterizzata contemporaneamente da due requisiti: “impersonalità     ” e “ indispensabilità”.

Redazione

CBlive

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