In vista dei comizi elettorali, il Corecom richiede una comunicazione imparziale
Il Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM), in considerazione della convocazione
dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale e l’elezione del Presidente della Regione, ha inviato una lettera a tutte le pubbliche amministrazioni del Molise (Comuni, Province, Regione ecc.) nella quale, richiamando in compiti di controllo attribuiti gli dalle n orme regolanti la materia elettorale e di par condicio, ha chiesto il rispetto dei dettami dell’art. 9 della legge n. 28 del 2000 nella parte in cui stabilisce che “ dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura
delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”.
La norma – come ha più volte spiegato la stessa AGCOM – è a presidio del principio costituzionale
di imparzialità della Pubblica Amministrazione (articolo 97 Cost.) al fine di evitare che ne l periodo
elettorale le forze politiche di maggioranza beneficino delle opportunità connesse alla ti tolarità di cariche di governo, sfruttando occasioni di comunicazione non soggette a vincoli regolamentari
quali forme surrettizie di propaganda politica.
Infatti, il divieto è finalizzato ad evitare il rischio che le amministrazioni, nello svolgere attività di comunicazione istituzionale in periodo elettorale, possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione stessa e dei suoi organi titolari, sovrapponendo, in tal modo, l’attività di comunicazione istituzionale dei soggetti politici.
Il Corecom Molise, ricorda quindi che la legge 7 giugno 2000, n. 150 recante “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche ammin istrazioni ” definisce “ attività di informazione e di comunicazione istituzionale, quelle poste in essere in Italia o all’estero dai
soggetti di cui al comma 2 e volte a conseguire:
- a) l’informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti
telematici;
- b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni
modalità tecnica ed organizzativa;
- c) la comunicazione interna realizzata nell’ambito di ciascun ente ”.
La medesima legge individua, altresì, al comma 5 dell’articolo 1, le finalità cui tendono le attività di informazione e di comunicazione citate; in particolare, tali attività sono finalizzate a:
“ a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse 23 pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle MS/ Comunicato n. 1 del 9 aprile 2018 Ufficio supporto alle attività istituzionali della Presidenza del Consiglio e comunicazione pubblica amministrazioni non ché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale”.
L’espressione “pubbliche amministrazioni”, chiarisce quindi il Comitato Regionale per le
Comunicazioni, è da riferirsi agli organi rappresentativi degli Enti e non ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche.
L’orientamento dell’AGCOM, fatto proprio dal Corecom Molise, ritiene applicabile le norme di divieto di cui all’art. 9 della legge 28/2000 nei confronti di tutte le iniziative di comunicazione istituzionale, comunque diffuse, poste in essere da una pubblica amministrazione e, dunque, non solo per quelle veicolate attraverso il mezzo radiotelevisivo o la stampa.
Ne consegue che la norma trova applicazione anche allorquando la comunicazione istituzionale illegittima sia veicolata attraverso siti istituzionali degli enti o mediante l’invio a mezzo posta di pubblicazioni che illustrano l’attività di un ente.
Il Corecom, infine, ricorda che il divieto di svolgere attività di comunicazione istituzionale in periodo elettorale può essere eccezionalmente derogato nei casi in cui l’attività di comunicazione sian caratterizzata contemporaneamente da due requisiti: “impersonalità ” e “ indispensabilità”.