Commercio al dettaglio e stazioni di servizio su rete stradale comunale, a Campobasso una nuova ordinanza
Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, ha emesso questo pomeriggio un’ordinanza sindacale per meglio disciplinare, in questo periodo di emergenza legata al Covid-19, le attività di commercio al dettaglio e stazioni di servizio su rete stradale comunale.
Preso atto che, con l’ultimo DPCM dell’11 marzo 2020, è stata disposta la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, con esclusione di alcune tipologie di beni di prima necessità nonché gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, con l’avviso di esercitare l’attività garantendo il rispetto della “distanza di sicurezza interpersonale di un metro” già disposta, al pari delle altre misure igienico-sanitarie cogenti, dell’allegato 1 del DPCM dell’8 marzo 2020 ,si è ritenuto opportuno disporre alcune limitazioni in ordine alle predette attività al fine di tutelare l’igiene e la salute pubblica in considerazione dell’emergenza sanitaria in atto e del conseguente divieto di assembramenti.
Viene così ordinato di osservare l’orario ordinario di chiusura entro e non oltre le ore 20:00 alle attività di cui al codice Ateco 47.2 “COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI” ovvero:
- 21 Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati
- 22 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati
- 23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati
- 24 Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati
- 25 Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati
- 26 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati
- 29 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati;
Viene altresì ordinato di osservare, alle attività di cui al codice Ateco 47.24, che vendano anche pizza da forno, dolciumi e altri prodotti da forno, il divieto assoluto di somministrazione dei predetti all’interno o nei pressi del punto vendita, al fine di evitare lo stazionamento all’interno ed all’esterno dell’esercizio,
È ordinata anche l’immediata sospensione dell’attività, ad eccezione della vendita di tabacchi, agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale di proprietà comunale.