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Al via la rubrica immobiliare: dati catastali, l’importanza dell’anagrafe condominiale

codice civileMARCO MASCIANTONIO

Le liti condominiali sono le più dibattute nei tribunali italiani. Posti auto, pianerottoli, antenne, infiltrazioni e quote millesimali hanno da sempre avuto un posto privilegiato nell’ira dell’italiano. E con la riforma del condominio portata a termine dalla legge 220/2012 in vigore dal 18 giugno 2013 tante sono state le novità apportate dal legislatore.

Apriamo la nostra rubrica con una di queste novità: la costituzione del registro di anagrafe condominiale. Coordinate catastali, diritti reali, dati fiscali degli aventi diritto, inquilini e contratti di affitto sono le notizie che un amministratore può richiedere ai condòmini per la stesura di uno dei quattro registri previsti dall’articolo 1130 comma 6 del Codice civile (gli altri sono i registri di contabilità, dei verbali e della nomina e revoca dell’amministratore). Nel registro di anagrafe devono essere inserite tutte le informazioni che il lettore ha indicato e tenuti agli atti del codominio. L’amministratore, contestualmente all’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico, deve comunicare, tra l’altro, il locale ove si trovano i registri, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata. Al momento della sostituzione, i registri dovranno essere consegnati al nuovo amministratore.

Cosa succede se i condòmini non forniscono i dati all’amministratore? Quest’ultimo può (sempre ai sensi dell’art. 1130 comma 6 della legge 220/2012 e successiva modifica, Dl 145/2013, convertito dalla legge n. 9/2014) recuperare i dati e attribuire le spese ai proprietari. Un nuovo onere per gli amministratore che comporta (nell’ottica del buon senso) una più fitta collaborazione con i condòmini.

Inoltre la normativa prevede che l’amministratore sia in grado in qualsiasi momento di  fornire ogni dato relativo alla sicurezza degli impianti comuni e di valutare se questi siano dotati di ogni adeguamento di legge. Serve quindi un inventario dettagliato degli impianti comuni e delle loro certificazioni. L’amministratore deve informare i condòmini di eventuali situazioni di pericolo e la mancata vigilanza ha ripercussioni di natura civile e penale.

Scambio di informazioni tra amministratori e condòmini, quindi, possono essere alla base di una corretta e pacifica vita condominiale.

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