Cronaca

Depositato il ricorso dell’avvocato Franco Mancini, ora si apre il fronte dell’incostituzionalità sull’addizionale regionale Irpef

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L’avvocato Franco Mancini

L’avvocato Franco Mancini ha presentato alla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso l’atteso ricorso, preannunciato negli scorsi mesi e, diretto a fare riconoscere l’illegittimità costituzionale dell’applicazione dell’addizionale regionale Irpef  nella misura massima, a carico dei contribuenti molisani, a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di rientro dal disavanzo sanitario.

Essendosi formato il silenzio-rifiuto sulla domanda prodotta dal legale campobassano perché la Regione Molise non ha risposto nei 90 giorni, il tributarista ha potuto impugnare il diniego dinanzi alla Commissione Tributaria che, una volta fissata l’udienza, dovrà decidere se ritenere rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di incostituzionalità sollevate dall’avvocato Mancini nei confronti dell’articolo 2, comma 86, della legge numero 191 del 2009.

Per effetto di questa disposizione, l’accertato verificarsi, in sede di valutazione annuale da parte dei Tavoli Tecnici e del Comitato permanente per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, comporta automaticamente l’incremento dello 0,30 per cento dell’aliquota dell’addizionale regionale all’Irpef.

È l’avvocato Mancini ad aver individuato nella norma profili di incostituzionalità da rintracciare nell’articolo 53 della Costituzione, non sussistendo alcun collegamento logico tra il deficit sanitario e la capacità contributiva di tutti i cittadini molisani; all’articolo 3 invece, vedendo violato il rispetto del principio di uguaglianza e ragionevolezza, laddove l’aliquota massima viene applicata, d’imperio ed in automatismo, in virtù delle condizioni sociali dei molisani (il disavanzo dei conti sanitari); nell’articolo 23, perché la maggiorazione viene fatta discendere dalla valutazione discrezionale di organismi tecnici, in sostanziale inosservanza del principio della “riserva di legge”; all’articolo 24 della Costituzione, in quanto l’esercizio del diritto di difesa viene menomato, visto che il giudizio di congruità dei piani di rientro non viene fatto in contraddittorio e con la concreta conoscenza degli addebiti da parte del contribuente; all’articolo 97, che stabilisce il principio di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione, dal momento che i contribuenti molisani pagano le tasse più alte d’Italia a causa di disfunzioni od inefficienze ascrivibili proprio alla pubblica amministrazione nella gestione del servizio sanitario; al Titolo V della Costituzione ed alla Legge Costituzionale n. 3, del 18 ottobre 2001, sul decentramento amministrativo e fiscale, posto che la determinazione delle aliquote, ordinariamente rimessa alle regioni dalla legge istitutiva dell’addizionale, viene invece fissata in automatismo dal governo centrale.

Questioni di grande e sicuro interesse generale che, se vagliate positivamente dalla CTP di Campobasso, saranno rimesse alla Corte Costituzionale, che potrebbe statuire l’incostituzionalità della norma, dando diritto a tutti i contribuenti molisani di richiedere il rimborso delle maggiori somme pagate.

Dal 2014, solo il Molise soggiace a tale disciplina, mentre per il 2013 anche la Calabria e, per il 2012, anche la Campania.

La CTP di Campobasso, presieduta dal dottor Giuseppe Di Nardo, già Consigliere e Procuratore Generale della Corte di Appello di Campobasso e Consigliere della Corte di Appello di Napoli, si è già distinta, oltre che per lo smaltimento del contenzioso, che, secondo le riviste specialistiche, la pone ai primi posti d’Italia, anche per la raffinatezza giuridica con la quale ha affrontato altre questioni di rilevanza costituzionale, come quella riguardante il reclamo/ricorso per mediazione.

 

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