Idoneo ma fuori dalle graduatorie per il decreto semplificazione: aspirante poliziotto molisano potrà partecipare alle altre prove del concorso. Lo ha stabilito il Tar
Migliaia di ragazzi hanno partecipato ad un concorso per allievi agenti indetto il 26 maggio 2017 ed aperto a civili e militari con 30 anni non compiuti e la licenza media. Il concorso va avanti fino alla sua conclusione quando vengono assunti 1.148 unità.
Dopo la pubblicazione del bando di concorso e, precisamente il 29 maggio 2017, il Governo decide però di abbassare a 26 anni il limite massimo di età per accedere alla qualifica di agente di polizia e di individuare nel diploma di scuola superiore il titolo richiesto.
Tale circostanza è legittima? Assolutamente no, perché il decreto è intervenuto successivamente e non può incidere sulle situazioni pregresse.
Infatti, a novembre 2018, l’Amministrazione recluta con i vecchi criteri ulteriori 459 allievi agenti, attingendo allo stesso elenco di concorrenti giudicati idonei (in quanto avevano già superato la prova scritta e le tre prove fisico-psico-attitudinali ndr), inizialmente dichiarati non vincitori.
L’attuale Governo, in deroga al blocco del turn over, ha inserito nel decreto legge semplificazioni, un emendamento che propone di reclutare 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante lo scorrimento della graduatoria delle prove scritte dei cosiddetti civili.
L’emendamento, però, in maniera ingiustificata ed illegittima prevede che allo scorrimento si procederà con i nuovi criteri previsti per le future assunzioni in Polizia e, cioè, 26 anni e diploma di scuola superiore. L’illegittimità fonda la propria ragion d’essere sul fatto che, le modifiche successive non riguardavano un nuovo bando, bensì uno originario.
L’emendamento introduce, inoltre, un ulteriore titolo preferenziale per tutti coloro che pur essendo militari, hanno deciso di partecipare al concorso in qualità di cd. civili. Costoro, infatti, si vedranno valutate annualità in più in virtù della loro pregressa esperienza militare.
Il paradosso è che la categoria dei militari, e cioè di coloro che hanno partecipato ai sensi delle lett. b) e c) dell’art. 1 del bando, non è stata affatto presa in considerazione dall’emendamento ai fini dello scorrimento.
La Camera ha dato la fiducia al Governo sull’approvazione del d.l. 14 dicembre 2018, n° 135 (c.d. decreto legge semplificazioni) già approvato al Senato durante il procedimento di conversione in legge.
Migliaia di aspiranti con un’età da 26 anni in su saranno ora buttati fuori dalla selezione perché improvvisamente considerati “troppo vecchi”. Persone che attendevano di essere convocate alle prove fisiche dopo essere state ritenute idonee dall’Amministrazione si ritrovano oggi tradite dallo Stato.
E’ quanto accaduto anche ad un aspirante poliziotto molisano S.P., il quale, mosso dal forte desiderio di intraprendere la carriera nella Polizia di Stato e di indossare una divisa, ha impugnato presso il TAR Lazio il provvedimento di non ammissione alla successive prove. A difendere il giovane gli avvocati con gli Guido Rossi e Maria Bruno.
I giudici amministrativi nella giornata di martedi 18 giugno, hanno accolto la sospensiva dei legali Rossi e Bruno ammettendo il ricorrente alle successive prove che termineranno il 2 agosto 2019.
“Sin da subito – hanno commentato i legali – ci siamo mostrati fortemente perplessi dinanzi discutibile operato della pubblica amministrazione. Quanto avvenuto si appalesa in netta violazione delle regole autoimposte presenti nel bando ed in netto spregio del principio giuridico del cosiddetto ‘tempus regit actum’. E’ noto, infatti, che il summenzionato criterio non trovi applicazione per le procedure concorsuali, in quanto le norme di riferimento sono quelle in vigore nel momento di inizio della procedura. In particolare, sull’applicabilità dello ius superveniens alle procedure concorsuali, la giurisprudenza amministrativa facendo proprio un orientamento decennale, con un ormai granitico orientamento del Consiglio di Stato, ha definitivamente precisato che ogni atto o provvedimento debba essere conforme alla disciplina vigente al momento dell’emanazione dell’atto o provvedimento stesso. Tale principio, del resto, trova consacrazione nel nostro ordinamento all’art. 11 delle disp. prel., rubricato “efficacia della legge nel tempo”, il quale testualmente dispone: “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”.
Dunque, è stato posto un primo tassello che consentirà al ricorrente molisano, di poter prendere parte alle successive prove, sognando con maggiore concretezza di poter indossare la divisa della Polizia di Stato.
La trattazione del merito è attesa per il 3 aprile 2020.