La crisi morde e molte persone, negli ultimi anni, hanno perso il lavoro o, comunque, guadagnano poco rispetto alle spese da sostenere quotidianamente. Negli ultimi anni si sono moltiplicati, infatti, coloro che non riescono a far fronte ai propri impegni e finiscono per indebitarsi. Uno dei principali creditori, il più delle volte, è rappresentato proprio dallo Stato e, alla fine, gli agenti di riscossione avviano le azioni necessarie per il recupero di quanto dovuto.
In diversi casi, tali attività proseguono e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione arriva a disporre il fermo fiscale del veicolo del debitore, noto anche come “ganasce fiscali”, in seguito al quale il proprietario del mezzo ‘bloccato’ è convinto di non dover pagare il bollo auto.
Ma è realmente così? Sul punto, appare indispensabile, innanzitutto, evidenziare la differenza tra fermo fiscale e fermo amministrativo in quanto l’esenzione dal pagamento del bollo auto è prevista soltanto per il secondo e non, invece, per il primo.
FERMO AMMINISTRATIVO. Un veicolo è sottoposto a fermo amministrativo dall’autorità di pubblica sicurezza, ovvero dalla polizia stradale o comunale, ai sensi dell’articolo 214 del Codice della strada come misura accessoria, unitamente ad altre sanzioni, a gravi violazioni di norme dello stesso codice. In tal caso, si ha la cessazione della circolazione del mezzo con l’obbligo di custodia in luogo non sottoposto a pubblico passaggio ed apposizione su di esso di un opportuno sigillo. L’organo di polizia, inoltre, trattiene il relativo documento di circolazione e, nel caso di ciclomotori o motocicli, il proprietario ha l’obbligo della loro rimozione e trasporto in uno specifico luogo di custodia. In caso di circolazione del mezzo con elusione del provvedimento di fermo, seguono la sua confisca e l’applicazione di sanzioni penali ed amministrative.
FERMO FISCALE. Si tratta di una misura cautelativa provvisoria, spesso impropriamente chiamata anch’essa fermo amministrativo, che l’agente incaricato della riscossione di crediti di enti pubblici adotta per spingere il debitore ad un adempimento spontaneo al fine di ottenere la rimozione del ‘blocco’ dal proprio mezzo. Questo tipo di fermo impedisce al proprietario di usare il veicolo ma non ne comporta la materiale sottrazione alla sua disponibilità, né gli vieta di venderlo a terzi. In caso di violazione del divieto di circolazione, seguirà l’applicazione di una sanzione pecuniaria al proprietario, ma non anche il sequestro del mezzo.
L’ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL BOLLO AUTO. La Corte Costituzionale, con la recente ordinanza n. 19 del 22 gennaio 2019, depositata il successivo 14 febbraio 2019, confermando un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, ha ribadito che il bollo auto non sia dovuto soltanto nel caso di veicolo sottoposto a fermo amministrativo, in virtù della specifica esenzione prevista in tal caso dal decreto legge n. 953 del 1982. Nell’ipotesi di fermo fiscale, invece, introdotto solo successivamente dal decreto legge n. 669 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30 del 1997, come misura di garanzia del credito di enti pubblici e non come sanzione conseguente a violazione di norme del codice della strada, l’imposta si deve comunque pagare poiché il bollo auto è una tassa di proprietà e non di circolazione del veicolo. Pertanto, se l’auto circoli o meno è irrilevante ai fini dell’obbligo di pagamento della tassa. Ciò significa che l’intestatario della vettura, non essendo prevista alcuna specifica esenzione di pagamento da una specifica legge, sarà in ogni caso tenuto a pagarne il bollo.
Giuliana Iannetta