Saldo e stralcio delle cartelle esattoriali, ultimo mese per beneficiare della misura

GIULIANA IANNETTA

Negli ultimi anni, numerosi cittadini hanno accumulato debiti sempre più elevati nei confronti dello Stato, portando al moltiplicarsi delle cartelle esattoriali. Sulla base di questa situazione, ormai diventata insostenibile, sia per i debitori che per le casse erariali, è stato necessario un imponente intervento normativo, che ha introdotto una serie di misure volte a consentire ai contribuenti di “fare pace” con il Fisco e con l’INPS.

Il decreto legge n. 119 del 23 ottobre 2018 e, poi, la legge di bilancio 2019, ovvero la legge n. 145 del 30 dicembre 2018, dunque, hanno delineato una serie di strade che permettono ai cittadini di sanare la propria posizione debitoria, usufruendo anche di qualche sconto, oppure di chiudere definitivamente le liti pendenti con l’Erario.

Tra le misure fiscali, in particolare, rientra il cosiddetto saldo e stralcio delle cartelle esattoriali che, in sostanza, consiste in un rottamazione “scontata” diretta, in presenza di peculiari requisiti, ai contribuenti persone fisiche.

DEBITI DEFINIBILI. Il saldo e stralcio delle cartelle è possibile soltanto per i carichi affidati all’agente di riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017, conseguenti a debiti contratti da persone fisiche e derivanti dal mancato versamento di:

  1. imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati relativi ai dati reddituali e all’IVA, previsti dall’articolo 36 bis del D.P.R. 600/1973 e dall’articolo 54 bis del D.P.R. 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;
  2. contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

La sanatoria, invece, non trova applicazione per i debiti derivanti dalle rettifiche dei controlli formali delle dichiarazioni di cui all’art. 36 ter del D.P.R. n. 600/1973, nonché quelli relativi ai tributi locali, le cartelle emesse per violazione del codice della strada o di importo non superiore a mille euro affidate nel periodo tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, in quanto già azzerate d’ufficio alla data del 31 dicembre 2018.

REQUISITI PER BENEFICIARNE. Possono chiedere di essere ammessi a beneficiare del saldo e stralcio soltanto le persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica.

La legge specifica che questa particolare condizione ricorre quando l’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare del debitore, l’ISEE, non supera i 20mila euro.

L’agevolazione, inoltre, può essere riconosciuta, nel rispetto dei requisiti in termini di ISEE e per le sole tipologie di debiti previste dalla legge, anche ai contribuenti che hanno aderito alle precedenti rottamazioni delle cartelle, ma non hanno provveduto all’integrale e tempestivo pagamento del proprio debito, ed ai titolari di cartelle oggetto di contenzioso tributario, purché gli stessi rinuncino al procedimento in corso.

Tali giudizi verranno sospesi dal giudice e si estingueranno con l’integrale pagamento di quanto dovuto, dietro presentazione, a cura di una delle parti, della documentazione attestante i versamenti eseguiti per perfezionare la definizione. Se, invece, le somme dovute non saranno integralmente pagate, la sospensione del giudizio sarà revocata.

I debitori in stato di sovraindebitamento già sottoposti a procedura di liquidazione dei propri beni ai sensi dell’articolo 14 ter della legge n. 3 del 2012, invece, possono aderire alla misura indipendentemente dal valore ISEE del proprio nucleo familiare. Questi ultimi, in particolare, devono allegare alla richiesta la copia del decreto di apertura della liquidazione ed estingueranno i propri obblighi nei confronti dello Stato versando il 10% del debito residuo, privato delle sanzioni e degli interessi di mora.

SOMMA DA PAGARE. L’adesione alla sanatoria consente di abbattere integralmente le sanzioni e degli interessi di mora, nonché di versare il capitale in misura ridotta e variabile a seconda della classe di ISEE del debitore, ovvero:

Alla somma dovuta, inoltre, va aggiunto quanto maturato dall’agente di riscossione a titolo di aggio e spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.

COME ADERIRE. I debitori possono manifestare all’Agenzia delle Entrate – Riscossione la volontà di avvalersi del saldo e stralcio entro il 30 aprile 2019, compilando un apposito modulo messo a disposizione dalla stessa (anche sul sito internet dell’Agenzia).

Nel modello, il contribuente dovrà riportare la cartella che intende stralciare, il numero di rate con cui intende effettuare il pagamento (se non indicato si considererà valevole il periodo massimo di dilazione) e la presenza dei requisiti necessari per accedere al beneficio.

Il modulo, insieme alla copia del documento di identità del contribuente, può essere consegnato direttamente agli sportelli oppure inviato a mezzo pec all’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Quest’ultima, entro il 31 ottobre 2019, comunicherà al debitore l’accoglimento o il diniego della richiesta di accesso alla misura. In caso di esito positivo dell’istanza, il contribuente riceverà informazioni anche in merito all’importo totale dovuto ed a quello delle singole rate, nonché la data di scadenza di ciascuna di esse. Nell’ipotesi di rigetto, invece, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione avvertirà il richiedente della sua automatica inclusione nella rottamazione ter, indicandogli l’importo da pagare e le relative scadenze di pagamento.

IL PAGAMENTO. Il contribuente può saldare il suo debito, corrispondendo quanto dovuto in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure in 5 rate distinte, con un tasso d’interesse pari al 2% annuo, a decorrere dal 1° dicembre 2019, ovvero:

Nel caso di pagamento tardivo, è prevista al massimo una tolleranza di cinque giorni, oltre la quale la sanatoria non sarà più efficace.

I CONTROLLI SUCCESSIVI. L’Agente di riscossione e la Guardia di Finanza controlleranno la veridicità dei dati dichiarati dal debitore ai fini della certificazione Isee solo nei casi in cui sorgano fondati dubbi sulla loro veridicità ed entro il 31 dicembre 2024. Qualora emergano irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il debitore sarà tenuto a fornire la documentazione idonea a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati entro 20 giorni.

Se non vi provvede o nel caso in cui emergano dati falsi, l’istanza non produrrà gli effetti di legge, fermi restando gli aspetti penali che tale comportamento determina.

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