Distacco dal riscaldamento centralizzato: sicuri che conviene?

MARCO MASCIANTONIO

Prosegue la rubrica di CBlive sul mondo immobiliare: oggi ci occupiamo dell’impianto di riscaldamento nei condomini.

La riforma del condominio attuata con la legge 220/2012 ed entrata in vigore il 18 giugno 2013 ha istituito la possibilità ad ogni singolo condomino di staccarsi senza particolari autorizzazioni dal riscaldamento centralizzato. In una cittadina come Campobasso quasi tutti conoscono pregi e difetti del riscaldamento centralizzato all’interno di un condominio: dalla “modalità Hawaii” durante il cenone della vigilia di Natale alla sciarpa e cappello in un ghiacciato pomeriggio di fine aprile. Tutto può accadere fino a quando non c’è la piena autonomia nell’accensione e lo spegnimento dell’impianto di riscaldamento. E’ pur vero, però, che i costi di un “centralizzato” sono maggiormente gestibili e inferiori a quelli di un “autonomo”.

Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma (art. 1118, quarto comma, c.c.)”.

Attenzione, però, al passaggio “se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini”. Sì, perché come sottolineato dalla recente sentenza numero 9526 della Cassazione, le spese dell’impianto centralizzato successive al distacco di uno o più condòmini, dovranno essere inferiori a quelle che erano sostenute in precedenza. In parole povere se oggi spendiamo 20 mila euro annui e siamo 20 condòmini, domani che i signori Rossi e Verdi decidono di passare al riscaldamento autonomo (non prima di aver presentato tutte le schede tecniche che preannunciano un non aggravio per gli altri condòmini), non possiamo andare a spendere 18001 euro. Questo perché verrebbe meno il vincolo del risparmio per i condòmini che continuano ad utilizzare il già presente impianto centralizzato. In questo caso i costi eccedenti andranno ancora a gravare nelle tasche dei signori Rossi e Verdi “perché se il costo di esercizio dell’impianto (rappresentato anche dall’acquisto di carburante necessario per l’esercizio dell’impianto) dopo il distacco non è diminuito e se la quota non sarebbe posta a carico del condomino distaccante, gli altri condomini sarebbero aggravati nella loro posizione dovendo farsi carico anche della quota spettante ai condomino distaccato” (Cassazione 30 aprile 2014).

Calcoliamo bene tutto, quindi, prima di prendere una decisione che potrebbe costarci molto più del previsto.

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