Riceviamo e pubblichiamo la nota del senatore molisano del Pd, Roberto Ruta.
Il disegno di legge approvato in terza lettura dal Senato, così come modificato nel corso dell’iter in Commissione Affari Costituzionali, riporta il testo nell’alveo dell’impianto originale, definendo una strategia di prevenzione e contrasto del fenomeno del cyberbullismo, con una strategia di attenzione, tutela ed educazione volta ai minori coinvolti, sia nella posizione di vittime che in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi nell’ambito delle istituzioni scolastiche, senza distinzione alcuna di età.
Le finalità del provvedimento sono quelle di prevenire e contrastare il cyberbullismo, inteso come qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.
E’ stato definito quale gestore del sito internet, il prestatore di servizi della società dell’informazione che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui possono riscontrarsi condotte di cyberbullismo;
ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità genitoriale potrà inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato del minore vittima di cyberbullismo, previa conservazione dei dati originali da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator).
Qualora entro le ventiquattro ore successive l’istanza non vi sia stata alcuna comunicazione da parte del responsabile ed entro le quarantotto ore non abbia provveduto o non sia possibile individuare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l’interessato può fare istanza al Garante per la protezione dei dati personali, il quale provvede entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta;
viene istituito un tavolo tecnico di lavoro presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il quale, entro sessanta giorni dal suo insediamento, ha il compito di redigere un piano di azione integrato per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, nonché quello di realizzare un sistema di raccolta dei dati per monitorare l’evoluzione dei fenomeni anche avvalendosi della collaborazione con la Polizia postale e le altre forze di polizia.
Il predetto tavolo tecnico di lavoro, composto da rappresentanti rispettivamente dei Ministeri: dell’interno, dell’istruzione e della ricerca, del lavoro, della giustizia, dello sviluppo economico, della salute, dal Garante per l’infanzia e per l’adolescenza, dal Garante per la protezione dei dati personali, da rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni, nonché da associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori, nelle tematiche di genere e, infine, dagli operatori della rete internet e da coloro che forniscono servizi di social networking, redige, in aggiunta al piano di azione integrato, un codice di coregolamentazione cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, promuove, altresì, periodiche campagne informative di prevenzione e sensibilizzazione sui fenomeni del cyberbullismo avvalendosi a tal fine dei principali media.
Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca trasmette alle Camere una relazione annuale sugli esiti delle attività di prevenzione e contrasto al fenomeno svolte dal tavolo tecnico, la Polizia postale e delle comunicazioni relaziona annualmente al tavolo tecnico sugli esiti delle misure di contrasto al fenomeno. Inoltre, è disposto l’ulteriore stanziamento di 203 mila euro per gli anni 2017, 2018 e 2019 per lo svolgimento di attività di formazione in ambito scolastico e territoriale, finalizzate alla sicurezza dell’utilizzo della rete internet, nonché alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo.
Viene altresì previsto, nella normativa approvata, che il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adotti linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della polizia postale e provvedendo al loro aggiornamento ogni due anni.
E’ stabilito, inoltre, che ogni istituto scolastico individui fra i propri docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del fenomeno e che gli uffici scolastici regionali promuovano la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti elaborati nelle scuole, nonché azioni integrate sul territorio di contrasto del cyberbullismo e educazione alla legalità al fine di favorire comportamenti responsabili nei ragazzi.
E’ disposto, che le istituzioni scolastiche promuovano, nell’ambito della propria autonomia, l’educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri ad esso connessi.
Viene disciplinato che i servizi sociali territoriali promuovano specifici progetti personalizzati volti al sostegno dei minori vittime di atti di cyberbullismo, nonché alla rieducazione dei minori autori di tali condotte.
Inoltre è prevista un’informativa ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o ai tutori dei minori coinvolti ad opera del dirigente scolastico, una volta venuto a conoscenza di atti di cyberbullismo, nonché l’attivazione da parte del medesimo di adeguate azioni di carattere educativo ed è disposto che i regolamenti scolastici siano integrati con specifico riferimento alle condotte di cyberbullismo e alle relative sanzioni ; mutuata dalla disciplina dello stalking la procedura dall’ammonimento, con la previsione che fino a quando non sia stata proposta querela o denuncia per i reati di diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati, commessi mediante l’utilizzo della rete internet da minorenni di età superiore ai quattordici anni in danno di altri minorenni, il questore convochi il minore, unitamente a un genitore o ad altro soggetto esercente la potestà genitoriale, ammonendo il medesimo. Gli effetti della predetta procedura cessano al compimento del diciottesimo anno di età.