Sulla questione dei viaggi prenotati ed annullati per via del Coronavirus, circolano informazioni molto diverse e imprecise sui diritti dei consumatori-turisti. Per far chiarezza sulla materia, ASSOVIAGGI CONFESERCENTI, sempre attenta e sensibile alle istanze degli utenti, attraverso un gruppo di lavoro composto da esperti anche esterni all’organizzazione, ha elaborato un documento che entra nel merito delle questioni contenute nelle norme vigenti.
Il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, ha previsto puntuali misure finalizzate ad evitare di porre in ulteriore difficoltà le Imprese del Turismo che, a causa della cessazione di ogni forma di viaggio, hanno azzerato la loro produzione.
In tal senso, il D.L. 9/2020, nel disporre le misure relative al Rimborso di titoli di viaggio e pacchetti turistici, all’art. 28, comma 5, ha espressamente statuito che: “In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell’art. 41 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79, oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante”.
Il tenore letterale del testo normativo non lascia adito a dubbio alcuno circa il fatto che la scelta in merito alla gestione delle conseguenze del recesso dal pacchetto turistico – con l’adozione di una tra le opzioni indicate – è rimessa esclusivamente all’organizzatore (tour operator o agenzia di viaggio) e non al viaggiatore, contrariamente a quanto affermano alcune Associazioni di Consumatori.
L’intento perseguito dal Legislatore risponde all’esigenza precisa e prioritaria di evitare di porre le aziende in default finanziario, consentendo loro di emettere un voucher di valore corrispondente alle somme versate in alternativa al rimborso del prezzo.
Pertanto, appare strumentale e fuorviante dire che spetta al cliente scegliere se usufruire del voucher ovvero ottenere il rimborso, o che la scelta operata dall’organizzatore, sia soggetta a forme di accordo o di accettazione da parte del consumatore.
A fugare ogni eventuale dubbio residuo – ammesso che di dubbi si voglia parlare poiché il dettato normativo non necessita di interpretazione stante la sua chiarezza – si richiama l’attenzione sul valore di tutela dell’interesse generale sotteso alle norme emanate in situazione di contingenza. Le misure sopra richiamate infatti assumono valore, come espressamente si legge nel decreto, di norme di applicazione necessaria. Le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un Paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d’applicazione, qualunque sia la legge applicabile ai contratti. Si tratta quindi di disposizioni straordinarie, emanate in situazioni di emergenza, come nel caso di specie, che prevalgono su tutte le altre norme, applicabili in situazioni di normalità. Ne discende che se valessero le disposizioni ordinarie, che prevedono la restituzione al viaggiatore delle somme versate, non ci sarebbe stata alcuna necessità di indicare le disposizioni dell’art.28 quali norme di applicazione necessaria.