L’assessorato alle Attività Produttive del Comune di Campobasso, attraverso una nota stampa, ha ricordato che scatterà da martedì 11 novembre 2014 la tolleranza zero per i commercianti ambulanti nelle aree centrali di Campobasso. Dallo scorso 21 ottobre, con la firma dell’ordinanza 23, e fino a lunedì prossimo, 10 novembre, gli agenti del corpo di Polizia Municipale stanno notificando l’ordinanza, informandone del contenuto, a tutti i commercianti che, secondo le vecchie disposizioni, hanno lavorato nel centro cittadino.
È vietato, con l’entrata in vigore dell’ordinanza 23, il commercio ambulante, per motivi di sicurezza della viabilità, veicolare e pedonale, di sicurezza igienico-sanitaria e alimentare, nelle strade centrali e dove la presenza degli automezzi dei commercianti e dei coltivatori diretta crea disagi, ostacoli e pericoli alla regolarità del traffico veicolare.
La nota, inviata dall’ufficio stampa dell’assessore Salvatore Colagiovanni, ricorda, inoltre, che l’ordinanza ha anche individuato le aree, periferiche, dove sarà ancora possibile esercitare il commercio ambulante, al fine di assicurare l’interesse pubblico a un equilibrato rapporto delle diverse forme di distribuzione commerciale; inoltre, la stessa ordinanza precisa che sarà autorizzato il commercio in forma itinerante dei soli prodotti ortofrutticoli freschi, inclusi quelli commercializzati dai coltivatori diretti, con automezzo idoneo al trasporto e debitamente registrato ai fini igienico-sanitari, vietando al di fuori di aree pubbliche attrezzate la vendita, in forma ambulante, di qualsiasi altro prodotto del settore alimentare e non.
L’ordinanza non ha chiuso definitivamente ai commercianti ambulanti, “perché ci sono spazi vuoti al mercato coperto, dove poter esercitare la propria attività”, come sottolinea il comunicato stampa.
Sarà possibile esercitare il commercio ambulante SOLO nelle seguenti contrade: Calvario, Cerreto, Colle Calcare, Colle Leone, Colli, Feudo, Fossato Cupo, Lupara, Polese, Santa Maria de Foras, Vallone Taverna, Camposarcone, Colle Longo, Conocchiola, Lama Bianca, Macchie, Ruviato, San Nicola Le Fratte, Casale, Colle Arso, Colle Serano, Coste di Oratino, Limiti, Mascione, Santa Lucia, Valle Vona.
L’ordinanza dispone, inoltre, che la durata massima consentita di ogni sosta è pari a un’ora e, successivamente, il commerciante sarà tenuto a spostarsi di 500 metri, senza possibilità di posizionare la merce sul terreno, mentre le soste di durata superiore dovranno essere autorizzate, previo pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico. Tra i divieti, anche quello di utilizzare gli impianti di amplificazione sonora, per pubblicizzare la presenza sul territorio e per offrire la propria merce.