Una proposta di legge di modifica della legge regionale 12 del 1998 sull’assegnazione la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. A presentarla il Sottosegretario della Giunta regionale, Quintino Pallante.
Senza impegni di spesa a carico del bilancio regionale, la proposta di legge ha lo scopo di migliorare e rafforzare alcuni aspetti della normativa vigente.
Le modifiche riguardano l’articolo 2 relativo ai requisiti soggettivi di accesso, i contenuti e la presentazione delle domande di cui all’articolo 6, nonché i casi di revoca dell’assegnazione di cui all’articolo 22.
Tra le modifiche, la previsione, in maniera chiara, che la mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto,uso e abitazione si riferisce ad alloggi ubicati non solo all’interno del territorio nazionale ma anche all’estero; la previsione del valore ISEE per la condizione economica del nucleo familiare.
Tra i limiti, la previsione, nell’assegnazione della casa popolare, che il richiedente non debba aver riportato con sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento, negli ultimi dieci anni dalla pubblicazione del bando, una condanna che preveda una pena detentiva non inferiore a tre anni. A tale disposizione fanno seguito altri casi in cui è richiesto, per i reati descritti, il non aver riportato condanne penali.
Nella previsione del riconoscimento del nucleo familiare composto anche da persone non legate da vincoli di parentela ed affinità, viene richiesto che la convivenza debba essere stata instaurata da almeno 2 anni dalla data del bando di concorso.
La proposta di legge, inoltre, introduce una disposizione di favore nei confronti dei coniugi separati o divorziati, i quali, seppur titolari di case di proprietà non possono usufruirne, in quanto assegnate dalla legge all’altro coniuge; ciò determina spesso una situazione di forte difficoltà economica e abitativa. In questi casi, è previsto, pertanto, che la casa assegnata al coniuge separato o all’ex-coniuge non sia considerata ai fini del prescritto requisito della “non titolarità di diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento”.
La proposta di legge intende, in particolare, rendere più precisa la disciplina delle dichiarazioni in merito all’attestazione della proprietà, garantendo maggiore equità e certezze nei controlli dei requisiti. In particolare, per quanto riguarda i cittadini stranieri non sarà più consentita un’autocertificazione su eventuali proprietà all’estero bensì occorrerà presentare una certificazione, rilasciata secondo i criteri previsti ai sensi dall’art. 2 del D.P.R. n. 394/1999. (commi 4-ter e 4-quater, articolo 6).
Pertanto, tale prescrizione mira a stabilire il principio per cui una dichiarazione sostitutiva relativa a situazioni esistenti fuori dall’Italia e proveniente da un cittadino dell’Unione o extracomunitario, se diretta ad una P.A. italiana, potrà essere ammessa solo se quest’ultima disponga, direttamente o indirettamente, di mezzi di controllo adeguati, così come accade per la dichiarazione resa in Italia dal cittadino italiano.
Si rafforza il regime dei controlli da effettuarsi in ordine alla permanenza dei requisiti: le verifiche da parte degli enti preposti devono avvenire obbligatoriamente ogni due anni ovvero in qualsiasi momento laddove se ne ravvisi la necessità (comma 4, articolo 7 – Istruttoria delle domande).
Tra le cause di decadenza dal beneficio viene introdotta un’ulteriore ipotesi di decadenza, per far fronte ai casi di allacci abusivi di utenze elettriche, idriche, energetiche e telefoniche.
All’articolo 22, inoltre, sono state introdotte quali cause di revoca dell’assegnazione del beneficio casi di condanne penali contro la pubblica amministrazione, contro l’ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio e per i reati di favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d’azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi, non previsti dalla legge vigente.
La proposta di legge affronta anche il tema delle violenze domestiche. Tale ulteriore ipotesi di decadenza dal beneficio intende così recepire quanto previsto dall’art. 3-bis del D.L. 93/2013 che stabilisce la revoca dell’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica, mantenendo però il diritto di abitazione in capo ai conviventi i quali subentrano nella titolarità del contratto.
Al fine di evitare il grave fenomeno della dispersione scolastica, la presente proposta di legge stabilisce la decadenza dal beneficio per l’assegnatario che abbia riportato denunce per l’inosservanza dell’obbligo dell’istruzione per i figli minori (lettera e-sexies – articolo 22).