I consiglieri comunali di Democrazia Popolare, Francesco Pilone e Marialaura Cancellario, denunciano con forza l’ennesimo richiamo che il Comune di Campobasso subisce dalla Corte dei Conti del Molise in merito alla gestione finanziaria delle casse comunali.
“Come per il rendiconto di esercizio 2013 e 2014, anche per il rendiconto 2015 la suprema Corte Contabile bacchetta il Comune di Campobasso per una serie di irregolarità di natura finanziaria che l’Ente Locale ha commesso senza rispettare precisi vincoli imposti dalla legge – scrivono i due amministratori comunali – Se per il rendiconto 2013, approvato comunque dalla maggioranza Battista, la colpa fu data alla precedente amministrazione, per il consuntivo 2016, non possono esserci scuse: la delibera di C.C., la n° 19 del 24/05/2017, ha nome e cognome e la maggioranza di Centro Sinistra guidata da Battista se ne deve assumere tutte le responsabilità”.
“L’organo di revisione del Comune di Campobasso ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il Questionario sul rendiconto 2016 – spiegano Pilone e Cancellario – Il Magistrato istruttore ha ritenuto di aprire la fase istruttoria a seguito di alcune irregolarità riscontrate indirizzando al Sindaco e all’Organo di Revisione una richiesta di chiarimenti ed instaurando, nel contempo, il contraddittorio con l’Amministrazione sottoposta a controllo. I chiarimenti istruttori presentati, con nota acquisita al prot. CdC n. 1389 del 25 Giugno 2018, non sono valsi tuttavia a chiarire tutti i profili problematici correlati ai punti evidenziati ed emergenti dalla documentazione acquisita. La questione è stata pertanto deferita alla Sezione per la valutazione in ordine all’adozione di specifica pronuncia, ai sensi dell’art.148 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267”.
“Dall’esame istruttorio – continuano Pilone e Cancellario – è emersa innanzitutto la ritardata approvazione del rendiconto 2016 avvenuta con deliberazione n. 19 del 24/05/2017. Circostanza questa che costituisce, di per sé, un primo sintomo di rilevante criticità. Il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l’intera gestione dell’ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati, valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni. La mancata approvazione del rendiconto entro i termini, quindi, comporta limitazioni normative all’utilizzo dell’eventuale avanzo di amministrazione, in conformità e con le eccezioni previste dall’art.187 TUEL nuova formulazione. Mancata pubblicazione dei rilievi della Corte dei conti. Superamento dei termini di pagamento: il Comune paga in ritardo i fornitori e le motivazioni addotte non sono risultate sufficienti. Reintegrazione somme vincolate: Il Comune non ha reintegrato le somme vincolate per €. 1.733.483,56. Ridotte capacità di riscossione: il Comune circoscrive solo al servizio idrico la criticità di far rientrare somme in cassa, trascurando altre situazioni anomale. Nelle risposte addotte dall’Ente non si evincono giustificazioni all’altezza. Mancato prospetto di conciliazione debiti/crediti: mancano gli allegati di riferimento che il Comune non ha prodotto. Nella relazione integrativa trasmessa successivamente, resta assente il prospetto dell’Organo di Revisione del Comune. La suprema Corte contabile censura con forza il consistente ricorso al riconoscimento di debiti fuori bilancio per complessivi €. 476.935,59 afferenti a pagamenti per sentenze esecutive rientranti nella fattispecie disciplinata dall’art.194 comma 1 lettere a) del T.U.E.L. come risulta dall’acquisizione delle relative delibere consiliari. Per ciascuno di essi la spesa è stata imputata sui capitoli del bilancio 2016. Nel rammentare che la segnalata criticità ha riguardato anche i pregressi esercizi finanziari, la Corte osserva come l’ormai costante ricorso al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, denoti gravi criticità gestionali e possa in ogni caso mettere a rischio gli equilibri di bilancio. Mancata valorizzazione di alcune poste contabili nel conto economico. In relazione agli organismi partecipati la Corte dei Conti ha rilevato il persistere della partecipazione del Comune nel Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare delle Province Molisane, in contrasto con il disposto dell’Art. 4 del D. Lgs n° 175/2916 sia sotto il profilo qualitativo, in quanto la partecipazione azionaria ad un organismo bancario non pare coincidente con le finalità istituzionali dell’Ente, sia sotto il profilo meramente quantitativo per le azioni sottoscritte. Per tutte le considerazioni sopra esposte, la Suprema Corte Contabile del Molise – concludono Pilone e Cancellario – ha disposto la comunicazione al Consiglio Comunale ai fini dell’adozione dei provvedimenti conseguenti. Per questi motivi, i sottoscritti Consiglieri Comunali Pilone e Cancellario chiederanno lumi in seno alla seduta del prossimo Consiglio Comunale”.