La Società Poste Spa aveva opposto fermo diniego ritenendo che il diritto poteva essere esercitato solo al momento dell’assunzione e in ogni caso aveva eccepito l’assenza di posti vacanti nella sede prescelta.
L’impiegata molisana, con l’assistenza degli avvocati molisani Vincenzo Iacovino e Antonio Rubino, ha impugnato il diniego di trasferimento innanzi al Tribunale del lavoro di Roma che ha accolto il ricorso. La società ha promosso appello. La Corte d’Appello di Roma con sentenza del maggio 2017, nel confermare la decisione di primo grado, ha ribadito il diritto della dipendente affetta da handicap grave ad essere trasferita nella sede più vicina al proprio domicilio anche nel caso in cui l’accertato stato di gravità sia sopravvenuto nel corso dell’attività lavorativa.
La Corte di merito ha, altresì, affermato che non ostano al riconoscimento del diritto in parola gli accordi sindacali di mobilità nazionale giacché il diritto della lavoratrice: “è previsto da una specifica norma di legge che non può certamente essere derogata o disapplicata in forza di una fonte normativa di natura contrattuale, senza violare il disposto dell’art. 12 prel.. Né tantomeno gli altri lavoratori inseriti nelle graduatorie di mobilità possono dolersi in seguito al riconoscimento giudiziale di un diritto spettante secondo legge”.
La lavoratrice e i suoi familiari hanno accolto con sollievo la decisione in quanto l’opposto diniego avrebbe certamente comportato la rinuncia al posto di lavoro con pregiudizio professionale, personale, familiare ed economico.
La Ugl Comunicazioni, nella persona del responsabile regionale del Molise Franco Battista, già segretario regionale della Cisl Slp, esprime viva soddisfazione per la decisione assunta a tutela della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona diversamente abile, che così si vede riconosciuto il suo pieno diritto all’integrazione nella famiglia, nel lavoro e nella società.