Il Tar Molise, con la sentenza n° 00101/2020, ha annullato il bando relativo alla comunicazione di un progetto europeo sull’acqua con fondi comunitari, che era stato pubblicato nel marzo 2018. A emettere la sentenza, la Prima sezione del TAR Molise, presieduta da Silvio Ignazio Silvestri con estensore Daniele Busico.
Bando annullato e procedura da rifare per la selezione di tre figure professionali, un giornalista e due professionalità, in grado di occuparsi della divulgazione di informazioni sul valore dell’acqua e sul suo razionale utilizzo. Per il profilo da giornalista il compenso era di 24mila euro annui per due anni, per le altre due figure 20mila euro all’anno sempre per due annualità di durata del progetto.
Il ricorso era stato presentato dal giornalista Umberto Di Giacomo, tramite l’avvocato Massimo Romano, il quale ha indirizzato la sua linea sulla condotta della commissione giudicante e sulla mancata definizione dei criteri di valutazione.
“La Commissione che ha determinato i punteggi parziali – si legge nella sentenza – ha proceduto ad una valutazione generale del curriculum tenendo conto in particolare delle seguenti esperienze professionali: esperienza di lavoro in Testate nazionali, esperienza di lavoro in testate locali, comunicazione e diffusione del valore acqua, energia, ambiente, esperienza di lavoro in uffici stampa, senza che sia chiarita la modalità di attribuzione del punteggio in relazione al singolo canone, individuato – peraltro – solamente per la valutazione generale dei curricula. In conclusione, non è dato conoscere ex post quanto ciascuna delle enucleate caratteristiche abbia pesato e concorso nella formazione del giudizio finale di ogni candidato. Ha fatto difetto la doverosa fissazione dei criteri motivazionali. Non colma il deficit motivazionale l’attività espletata dall’Amministrazione successivamente alla prima ordinanza cautelare e volta ad esplicitare, per ogni candidato i punteggi parziali che hanno generato il punteggio totale e la conseguente graduatoria finale con l’indicazione del relativo supporto motivazionale. Per altro profilo, inoltre, la commissione non avrebbe neppure reso conoscibile l’iter valutativo, istruttorio e motivazionale sotteso all’assegnazione dei punteggi, limitandosi a redigere uno scarno verbale; per altro profilo ancora sarebbe illegittima la composizione della Commissione”.