Nei giorni scorsi a Palazzo San Giorgio si è tenuta la prova preselettiva di un concorso risalente al 2014. Si tratta del bando, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato con rapporto di lavoro part time 50% di ‘Istruttore Amministrativo’, categoria C1.
Un concorso indetto dal Comune di Campobasso nel 2014.
Erano i giorni della campagna elettorale, al termine della quale Battista diventò sindaco del capoluogo. La pubblicazione del bando per tre posti a tempo indeterminato con rapporto di lavoro part time 50% di ‘Istruttore Amministrativo’, categoria C1, risale al 17 maggio 2014. Il primo cittadino, in quei giorni, era ancora Gino Di Bartolomeo.
La scadenza del bando, il 16 giugno 2014, dopo l’insediamento di Battista.
Trascorsi cinque anni, con l’amministrazione pentastellata, guidata da Roberto Gravina, finalmente la possibilità di mettersi alla prova per coloro che inoltrarono la domanda.
In sessantasette si sono presentati alla prova preselettiva, meno di un decimo di coloro (ben 968 persone ndr) che, nel 2014, presentarono la domanda di partecipazione.
Tra coloro che hanno superato i test e, quindi, prenderanno parte alla prova scritta, che verterà su nozioni di Diritto Costituzionale e Amministrativo, Diritto Civile, Diritto degli Enti Locali e Diritto Tributario, anche la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, Margherita Gravina, cugina del sindaco del capoluogo, che si è classificata al 19° posto in graduatoria.
La commissione del concorso è presieduta dal segretario comunale Vincenzo Benassai. I componenti sono l’esperto esterno, Federico Rasi, docente Unimol, e i due interni Mariarosaria Tirro e Mariagrazia Ziccardi, dipendenti del Comune di Campobasso.
Un caso particolare, quello della partecipazione di un consigliere comunale a un cocorso dello stesso ente che si amministra, ma non certo il primo che si verifica nel Belpaese. Situazione analoga, infatti, si è già registrata a Santa Maria Capua Vetere in occasione di un concorso per agente di Polizia Municipale, al quale ha partecipato una esponente eletta al Palazzo di Città. In quel caso, fu sollevata una riflessione sull’opportunità di essere valutata da funzionari e dirigenti coi quali quotidianamente dialoga nell’esercizio delle proprie funzioni di consigliere comunale.
Il Tar Sicilia (sede di Palermo), con la sentenza numero 2397 del 18 ottobre 2016, elencò i caso in cui i membri della commissione hanno l’obbligo di astenersi. E, tra questi, il Tribunale Amministrativo sottolineò la “grave ragione di convenienza”, che deve essere applicata tutte le volte che possa manifestarsi un “sospetto”, consistente, di violazione dei principi di imparzialità, di trasparenza e di parità di trattamento.
A questo punto, è lecito chiedersi se non sia opportuna la nomina di una commissione di membri esterni all’ente comunale, al fine di evitare possibili ricorsi da parte degli altri candidati.