Il Tar Molise, con ordinanza dell’11 maggio 2018, ha respinto il ricorso proposto dalla Giemme Services s.r.l., rappresentata dall’avvocato Vincenzo Iacovino, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei provvedimenti della Prefettura di Isernia recanti il trasferimento di alcuni richiedenti asilo ospitati in un centro di accoglienza straordinaria gestito dalla società ricorrente (l’hotel “Hospitality” di Cantalupo) in altri centri di accoglienza della provincia.
Il verdetto del Tribunale Amministrativo Regionale è stato reso noto dall’Ufficio di Governo di Isernia: “Il Tar ha ritenuto del tutto infondato il ricorso in quanto i provvedimenti della Prefettura, come si legge nell’ordinanza, sono congruamente motivati con la necessità di dare esecuzione all’accordo quadro stipulato tra la Prefettura e le ditte che hanno partecipato alla gara secondo l’ordine di graduatoria e, pertanto, vincolati alla luce delle previsioni del bando”.
“Il trasferimento – spiegano dalla Prefettura del capoluogo pentro – ha quindi posto fine ad una gestione emergenziale dell’accoglienza, che era stata avviata dalla ditta ricorrente a seguito di un affidamento diretto disposto nel 2017 dalla Prefettura per reperire ulteriori strutture oltre a quelle selezionate con apposita gara, affidamento che si giustificava solo in considerazione dell’ estrema urgenza generata dai continui flussi migratori registratisi nel 2017, quando la Provincia di Isernia era giunta ad ospitare oltre 1.100 richiedenti asilo”.
“Ora che la pressione migratoria si è molto attenuata ed i migranti accolti in provincia si sono ridotti a 670, – proseguono – non esiste più il presupposto dell’estrema urgenza e quindi i centri di accoglienza vanno obbligatoriamente individuati dalle Prefetture nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica e non è più consentito proseguire con le gestioni emergenziali dell’accoglienza. Quindi l’Autorità Giudiziaria ha ritenuto che la Prefettura, nel dare esecuzione all’accordo quadro sottoscritto per l’affidamento del servizio di accoglienza temporanea dei richiedenti asilo nella provincia di Isernia, ha correttamente agito dando la precedenza alle strutture delle cooperative collocatesi in graduatoria in posizione antecedente rispetto alle ricorrenti. Né sono stati in alcun modo pregiudicati il diritto all’accoglienza e quello all’integrazione socio-culturale dei richiedenti asilo – dei quali i ricorrenti si sono detti fortemente preoccupati – in quanto, all’opposto, i servizi di accoglienza che saranno resi a seguito della gara sono connotati da livelli qualitativi molto più elevati grazie al bando di gara che si è rivelato molto selettivo, consentendo di scegliere le ditte migliori.
Particolare soddisfazione è stata espressa dal Prefetto di Isernia Fernando Guida “per la decisione del TAR che ha riconosciuto chiaramente la correttezza dell’operato della Prefettura facendo giustizia delle gravi ed irresponsabili affermazioni esternate dai rappresentanti della ditta ricorrente, per le quali potrebbero essere chiamati a dar conto in altra sede”.