Consulenza fiscale Archivi - CBlive https://www.cblive.it/category/rubriche/fiscale La città di Campobasso in diretta Tue, 27 Jan 2015 07:17:07 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.6.2 https://www.cblive.it/wp-content/uploads/2018/01/cropped-android-icon-144x144-32x32.png Consulenza fiscale Archivi - CBlive https://www.cblive.it/category/rubriche/fiscale 32 32 Rubrica fiscale: il regime fiscale agevolato (o forfettario) per i lavoratori autonomi previsto dalla Legge di Stabilità https://www.cblive.it/rubriche/fiscale/rubrica-fiscale-il-regime-fiscale-agevolato-o-forfettario-per-i-lavoratori-autonomi-previsto-dalla-legge-di-stabilita.html https://www.cblive.it/rubriche/fiscale/rubrica-fiscale-il-regime-fiscale-agevolato-o-forfettario-per-i-lavoratori-autonomi-previsto-dalla-legge-di-stabilita.html#respond Tue, 27 Jan 2015 06:46:40 +0000 https://www.cblive.it/?p=18539 Torna la rubrica fiscale a cura del commercialista Giuseppe Moffa. La nuova Legge di Stabilità introduce un nuovo regime riservato ai soggetti di minori dimensioni, destinato a sostituire gli attuali regimi esistenti, a decorrere da gennaio 2015. Il nuovo regime, denominato “Regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi” o “regime forfetario”, prevede in breve una determinazione particolarmente semplificata del reddito.

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GIUSEPPE MOFFA

La nuova Legge di Stabilità introduce un nuovo regime riservato ai soggetti di minori dimensioni, destinato a sostituire gli attuali regimi esistenti, a decorrere da gennaio 2015. Il nuovo regime, denominato “Regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi” o “regime forfetario”, prevede in breve una determinazione particolarmente semplificata del reddito; l’assoggettamento di tale reddito ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali IRPEF e dell’IRAP e adempimenti semplificati, confermando sostanzialmente le disposizioni vigenti nell’attuale regime dei minimi. Si evidenzia che il regime in esame non è riservato alle nuove iniziative ma riguarda tutte le persone fisiche che svolgono un’attività d’impresa/lavoro autonomo e che rispettano i requisiti richiesti relativamente ai ricavi/compensi e alla ‘struttura minimale’.

Diventa quindi necessario fare un confronto tra i regimi in vigore al fine di valutare la convenienza ad  adottare uno o l’altro. Nell’ambito della Legge di Stabilità 2015 è contenuto il nuovo regime forfetario “aperto” a tutti i contribuenti persone fisiche. Considerato che lo stesso è applicabile dall’1.1.2015, si pone la necessità di effettuare delle valutazioni di convenienza per i contribuenti che rispettano i requisiti di accesso previsti per il nuovo regime.

Va infatti evidenziato che:

  1. i contribuenti attualmente in regime dei minimi possono scegliere se proseguire con detto regime fino alla scadenza naturale o adottare il nuovo regime forfetario;
  2. i contribuenti attualmente in regime ordinario devono decidere se è conveniente adottare il nuovo regime forfetario.

La scelta tra regime forfetario e regime dei minimi riguarda esclusivamente coloro che al 31.12.2014 adottano tale ultimo regime; di conseguenza va valutata anche l’opportunità di anticipare l’eventuale inizio dell’attività nel 2014 adottando il regime dei minimi al fine di poter scegliere tra le 2 opzioni. Diversamente, per coloro che iniziano l’attività dal 2015, la scelta riguarda l’applicazione del regime forfetario, essendo abrogato l’attuale regime dei minimi.

I soggetti che:

  • hanno più di 35 anni di età : possono beneficiare del “regime dei minimi” per i primi 5 anni di attività;
  • hanno meno di 35 anni : possono beneficiare del “regime dei minimi”, oltre che per i cinque anni, anche sino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

L’attuale “regime dei minimi” è molto favorevole perché, applicandolo, si paga solo una imposta sostitutiva del 5% sul reddito netto (fatturato – spese).

Nel nuovo regime forfettario:

  • il limite di fatturato, dagli attuali 30.000,00 varia da un minimo di 15.000 fino ad un massimo di 40.000 sulla base dell’attività svolta;
  • 15.000 fino ad un massimo di 40.000 sulla base dell’attività svolta;
  • l’imposta sostitutiva sale dal 5% al 15%;
  • l’imposta non si calcola più sul reddito effettivamente prodotto, ma sulla base di coefficienti di redditività a seconda dell’ambito di il limite dei beni strumentali acquistabili sale da 15.000,00 euro a 20.000,00 euro;
  • sono ammesse spese per l’acquisizione di lavoro accessorio, dipendente ed assimilato fino a 5.000,00 euro all’anno;
  • è previsto, limitatamente alle imprese, un regime agevolato anche ai fini contributivi che prevede l’eliminazione del minimale contributivo.

Il regime in esame non è riservato alle nuove iniziative ma riguarda tutte le persone fisiche che svolgono un’attività d’impresa/lavoro autonomo e che rispettano i requisiti richiesti relativamente ai ricavi/compensi e alla “struttura minimale”.

Per le nuove attività (START UP) che rispettano i requisiti per il regime forfetario (requisiti di accesso e fattispecie di esclusione) che intraprendono una nuova attività, per il primo triennio il reddito è determinato in modo forfettario è ridotto a un terzo. Per godere di tale agevolazione è necessario che vengano rispettati i requisiti attualmente previsti per i contribuenti minimi.

Entrambi i regimi si caratterizzano per le seguanti peculiarità:

  1. Esonero dalla tenuta delle scritture contabili, sia ai fini IVA che reddituali
  2. Non assoggettamento ad IVA delle operazioni attive e indetraibilità dell’IVA sugli acquisti
  3. Esonero dalle liquidazioni/versamenti periodici IVA, dalla dichiarazione annuale, dalla comunicazione clienti e fornitori e black-list;
  4. Non assoggettamento a ritenuta alla fonte dei ricavi/compensi
  5. Esclusione dall’IRAP
  6. Esclusione dall’applicazione degli studi di settore/parametri

A seguito dell’introduzione del nuovo regime sono soppressi dall’1.1.2015 gli attuali regimi minori; tuttavia, per coloro che al 31.12.2014 applicano il regime dei minimi, è prevista una clausola di salvaguardia che consente di proseguire con tale regime, fino alla scadenza naturale, ossia al termine del quinquiennio

dall’inizio attività o al compimento del 35° anno di età. Alla luce di quanto sopra accennato, si rende opportuno valutare la scelta di quale regime adottare.

Come accennato, ai fini IVA il contribuente forfetario adotta un regime analogo a quello previsto per i contribuenti minimi e pertanto:

  • non addebita l’IVA in via di rivalsa ai propri clienti;
  • non detrae l’IVA a credito sugli acquisti.

L’esclusione dall’IVA rappresenta complessivamente uno svantaggio per i contribuenti che operano con altri soggetti passivi IVA in quanto, mentre dal lato delle cessioni/prestazioni il prezzo praticato viene concordato al netto dell’IVA e quindi l’effetto è neutro, il contribuente forfetario perde l’IVA assolta sugli acquisti.

Per quanto riguarda il carico fiscale va evidenziato che nel confronto tra regime dei minimi e regime forfetario risulta sempre più conveniente l’attuale regime dei minimi che prevede un’aliquota dell’imposta sostitutiva del 5%, anziché del 15%, applicata ad un reddito che risulta tendenzialmente inferiore in quanto influenzato dalla deduzione sia dei costi analitici che del costo dei beni strumentali.

Dal confronto si possono formulare le seguenti considerazioni:

  • il regime forfettario è vantaggioso per i contribuenti che operano prevalentemente con consumatori finali;
  • il volume di ricavi/compensi differenziato per categorie economiche e la limitazione nella dotazione dei beni strumentali (non superiore a € 20.000) e nei costi del lavoro (non superiore a € 5.000) suggerisce l’adozione da parte delle imprese di servizi e dei lavoratori autonomi;
  • le attività ad alto valore aggiunto, ossia il cui fattore principale è costituito dal lavoro del titolare, sono favorite in quanto è limitata la perdita dell’IVA sugli acquisti;
  • non è consigliabile per i soggetti che presentano un’elevata variabilità dei ricavi/compensi che può comportare il superamento della soglia prevista per il regime; l’entrata/uscita dal regime è infatti particolarmente onerosa dal punto di vista amministrativo;
  • il nuovo regime non è conveniente in presenza di carichi di famiglia, deduzioni e detrazioni per oneri, salva la presenza di altri redditi.

 

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Rubrica fiscale: dal 1° ottobre 2014 è diventato più difficile pagare le tasse https://www.cblive.it/rubriche/fiscale/rubrica-fiscale-dal-1-ottobre-2014-e-diventato-piu-difficile-pagare-le-tasse.html https://www.cblive.it/rubriche/fiscale/rubrica-fiscale-dal-1-ottobre-2014-e-diventato-piu-difficile-pagare-le-tasse.html#respond Tue, 14 Oct 2014 08:23:06 +0000 https://www.cblive.it/?p=12582 Pagare le imposte è diventato più difficile dallo scorso 1° ottobre. Le novità interessano una platea ampia di contribuenti: torna la rubrica fiscale a cura del commercialista Giuseppe Moffa.

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GIUSEPPE MOFFA F24GIUSEPPE MOFFA

Pagare le imposte è diventato più difficile dallo scorso 1° ottobre. Le novità interessano una platea ampia di contribuenti. Dovranno attivarsi prima possibile, ad esempio, le persone fisiche che hanno ricevuto dai propri consulenti, le deleghe cartacee di pagamento per la rateizzazione di Unico, in scadenza il 31 ottobre 2014 e il 1° dicembre 2014, ovvero quelli che dovranno pagare l’acconto Tasi dopodomani, giovedì 16 ottobre (sempre che l’F24 sia superiore a 1.000 euro).

Non si potrà più andare fisicamente in banca o in posta (o presso uno sportello di Equitalia) per effettuare il pagamento dei modelli F24: superiori a mille euro; o di quelli che utilizzano crediti d’imposta in compensazione.

In questi casi si dovrà effettuare il pagamento solo in via telematica, cioè trasmettendo via internet il modello F24, tramite i servizi telematici delle Entrate (F24 web, F24 online e F24 cumulativo) o delle banche o delle poste.

Lo stabilisce l’articolo 11, comma 2, del c.d. D.L. 66/2014 (decreto “Bonus Irpef”), che ha esteso alle persone fisiche, non titolari di partita IVA, l’obbligo dell’invio telematico già previsto dal 1° gennaio 2007, per i soli soggetti IVA.

Per effetto delle disposizioni introdotte dall’art. 11 D.L. 66/2014, dal 1.10.2014 il pagamento dei tributi (contributi previdenziali, Inail, tributi locali, ecc.) potrà essere effettuato mediante il modello F24 cartaceo (presso banche, Poste italiane, Equitalia) solo da soggetti persone fisiche, che debbano versare un saldo pari o inferiore a € 1.000, senza alcuna compensazione.

In tutti gli altri casi è necessario utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o delle banche/Poste (Home banking o Cbi); l’uso dei servizi telematici di banche o poste è inibito nel caso in cui il modello presenti un saldo a zero per effetto di compensazioni (si potranno utilizzare solo i servizi Entratel o Fisconline).

Sempre valide le limitazioni per i soggetti IVA – I nuovi limiti si aggiungono a quelli già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, quali l’obbligo di presentazione con modalità telematiche per i titolari di partita IVA, i limiti alla compensazione dei crediti IVA e dei crediti di imposte dirette, il divieto di compensazione di crediti di imposte erariali, in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate.

Pertanto, i titolari di partita IVA non possono mai procedere al versamento mediante il modello F24 cartaceo. Tali soggetti, inoltre, se intendono effettuare la compensazione orizzontale di crediti IVA per importi superiori a € 5.000,00 hanno l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

L’utilizzo dei servizi di home banking messi a disposizione dalle banche e da Poste Italiane, ovvero dei servizi di remote banking (CBI) offerti dalle banche/Poste, è consentito esclusivamente a coloro che effettuano compensazioni di crediti IVA inferiori a € 5.000,00.

F24 cartaceo ancora valido per pochi – I titolari di partita IVA non possono mai usare l’F24 cartaceo. Esso è utilizzabile solo se il saldo finale, senza alcuna compensazione, ha un importo pari o inferiore a mille euro.

Home banking – È pagabile tramite l’home banking (o comunque tramite i servizi di remote banking (CBI) offerti dal sistema bancario, con addebito nel conto corrente) l’F24 se non vi sono compensazioni di crediti IVA (annuale o dei primi tre trimestri), per importi superiori a 5.000 euro annui e se il saldo finale, anche grazie alle compensazioni, è positivo (cioè a debito ovvero diverso da zero).

F24 pagato tramite F24 web, F24 online ed F24 cumulativo di Fiscoline o Entratel – È sempre possibile pagare gli F24 con tali metodi.Per l’F24 web e l’F24 online, cioè quelli che consentono di fare direttamente l’F24 telematico, senza avvalersi di altri soggetti terzi (intermediari abilitati), la richiesta di pagamento dell’F24 viene scartata se non c’è la corrispondenza tra il codice fiscale del contribuente indicato nel modello F24 e quello del titolare del conto corrente di addebito (o del cointestatario con abilitazione a operare con firma disgiunta).

In questi casi, da ottobre 2014, non potendo più pagare in contanti un F24 cartaceo, sarà necessario aprire obbligatoriamente un conto corrente per addebitare il modello telematico, generato con l’F24 web o l’F24 online. In alternativa, ci si dovrà affidare a un intermediario abilitato a Entratel che, tramite l’F24 cumulativo, potrà effettuare i versamenti on-line per conto dei propri clienti con addebito unico sul proprio conto corrente delle somme complessivamente dovute.

Dunque, ricapitolando le varie casistiche:

“F24 A ZERO” per effetto delle compensazioni – Dovranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. È necessario essere registrati ai servizi Entratel o Fisconline.

Diventa obbligatorio l’utilizzo dei seguenti servizi telematici:

– “F24 online”, cui hanno accesso tutti i contribuenti in possesso del “pincode” di abilitazione; per usufruire di tale servizio è necessario avere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane, sul quale addebitare le somme dovute;

– “F24 web”, il quale consente ai contribuenti di compilare e trasmettere il modello di versamento senza la necessità di scaricare, sul proprio computer, alcun software; il pagamento avviene con un “ordine di addebito” sul conto corrente bancario o postale del contribuente, a beneficio dell’Agenzia delle Entrate;

– “F24 cumulativo”, riservato agli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, abilitati ad Entratel (es.: dottori e ragionieri commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro), che intendono eseguire i versamenti on line delle somme dovute dai propri clienti con addebito diretto sui conti correnti bancari o postali di questi ultimi o sul conto corrente dell’intermediario medesimo.

F24 con un saldo finale positivo, ma nei quali siano state effettuate compensazioni – Dovranno essere presentati mediante i servizi telematici messi a disposizione:

– dall’Agenzia delle Entrate;

– oppure dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa.

I modelli F24 in cui sono indicati importi a debito superiori agli importi a credito dovranno essere presentati esclusivamente mediante (forme alternative):

– i servizi “F24 on line”, “F24 web” e “F24 cumulativo”;

– i sistemi di home/remote banking collegati al circuito CBI (Corporate Banking Interbancari) del sistema bancario o di altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste e agenti della riscossione.

F24 con saldo finale di importo superiore a € 1.000 senza l’effettuazione di compensazioni – Dovranno essere presentati mediante i servizi telematici messi a disposizione: – dall’Agenzia delle Entrate; – oppure dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa.

Il modello F24 che evidenzi un importo a debito superiore a € 1.000,00 oppure che comprenda più importi a debito che, sommati, danno un saldo finale superiore a € 1.000,00 dovrà essere presentato esclusivamente mediante (forme alternative): • i servizi “F24 on line”, “F24 web” e F24 cumulativo”; • i sistemi di home/remote banking collegati al circuito CBI (Corporate Banking Interbancari) del sistema bancario o di altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste e agenti della riscossione.

F24 cartaceo – Il modello cartaceo potrà essere presentato presso le banche, le Poste o un sportello di Equitalia se lo stesso comprende un saldo pari o inferiore a € 1.000,00, senza la presenza di alcuna compensazione. Solo dai soggetti non titolari di partita IVA.

F24 cumulativo – L’utilizzatore dei servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate (professionista, società di servizi,

Caf) può inviare la delega di versamento (mod. F24) anche di un soggetto terzo (cliente), mediante addebito su propri strumenti di pagamento (proprio conto corrente), previo rilascio all’intermediario (banca) di apposita autorizzazione, anche cumulativa, ad operare in tal senso, da parte dell’intestatario effettivo della delega.

Il cliente, per consentire l’addebito del proprio modello F24 sul conto corrente del professionista, mediante i servizi di home banking e di remote banking delle banche/Poste, dovrà predisporre un’autorizzazione alla banca.

In caso di mancato pagamento del modello, rimane responsabile, a ogni effetto, l’intestatario della delega (il cliente), che potrà rivalersi sul professionista.

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Installazione del POS (point of sale) da parte di professionisti e imprese https://www.cblive.it/rubriche/fiscale/installazione-del-pos-point-of-sale-da-parte-di-professionisti-e-imprese.html https://www.cblive.it/rubriche/fiscale/installazione-del-pos-point-of-sale-da-parte-di-professionisti-e-imprese.html#respond Sun, 13 Jul 2014 09:06:06 +0000 https://www.cblive.it/?p=6929 Un altro appuntamento con la rubrica fiscale, curata dal commercialista Giuseppe Moffa, che ha focalizzato la sua attenzione sulla nuova normativa riguardante l'installazione dei POS (point of sale) da parte di professionisti e imprese, che 'sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito’.

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Ai sensi dell’art. 15 co. 4 del DL 18.10.2012 n. 179 (conv. L. 17.12.2012 n. 221), come modificato dall’art. 9 co. 15-bis del DL 30.12.2013 n. 150 (conv. L. 27.2.2014 n. 15), ‘dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito’.

Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del DLgs. 231/2007, in materia di obblighi antiriciclaggio. In relazione a tale disposizione normativa sono emersi dubbi concernenti sia la effettiva ‘portata’ (ambito applicativo) che la “natura” dell’adempimento. In base al testo originario dell’art. 15 co. 4 del DL 179/2012, dall’1.1.2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sarebbero stati tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Il successivo co. 5 stabilisce che, con uno o più decreti del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui sopra. Con i medesimi decreti può essere disposta l’estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili. In attuazione di tale disciplina, è stato emanato il DM 24.1.2014, contenente definizioni e ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito ex art. 15 co. 4 e 5 del DL 179/2012.

In particolare, il DM 24.1.2014 ha stabilito che:

  1. l’obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito si applica a tutti i pagamenti di importo superiore a 30,00 euro, disposti a favore dei soggetti, rientranti nella definizione di “esercente” (beneficiario – impresa o professionista – di un pagamento, abilitato all’accettazione di carte di pagamento anche attraverso canali telematici), per l’acquisto di prodotti o la prestazione di servizi (artt. 2 co. 1 e 1 lett. d) del DM);
  2. in sede di prima applicazione, e fino al 30.6.2014, l’obbligo di accettazione di pagamenti elettronici sarebbe valsa solo per le attività commerciali o professionali che avessero presentato un fatturato, nell’anno precedente a quello in corso del quale è effettuato il pagamento, superiore a 200.000,00 euro (art. 2 co. 2 del DM).

Il DM 24.1.2014, inoltre, prevedeva la sua entrata in vigore il 28.3.2014, ovvero decorsi 60 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (art. 3 co. 3 del DM), avvenuta il 27.1.2014.

Si tenga presente, infine, che lo stesso DM 24.1.2014 ha precisato come, con un successivo decreto, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del primo (ovvero entro il 26.6.2014), sarebbe possibile:

  • individuare nuove soglie e nuovi limiti di fatturato rispetto a quelli già fissati;
  • disporre l’estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici, anche con tecnologie mobili (art. 3 co. 1 e 2 del DM).

L’art. 9 co. 15-bis del DL 30.12.2013 n. 150, inserito in sede di conversione nella L. 27.2.2014

n. 15, ha sostituito, nell’ambito dell’art. 15 co. 4 del DL 179/2012, le parole “30 giugno 2014” alle precedenti “1° gennaio 2014”. Tale proroga ha determinato dubbi in relazione alla concreta operatività del “precedente” DM 24.1.2014. Nel frattempo, peraltro, il Consiglio nazionale degli Architetti – con l’intervento del Consiglio nazionale degli Ingegneri – ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del suddetto DM 24.1.2014 per violazione di legge ed eccesso/sviamento di potere.

Il TAR del Lazio, con l’ordinanza 30.4.2014 n. 1932, ha respinto l’istanza cautelare ritenendo che il provvedimento attuativo sembrerebbe rispettare i limiti contenutistici e i criteri direttivi fissati dalla norma primaria, che, come precisato dal successivo art. 9 co. 15-bis del DL 150/2013, impone “perentoriamente ed in modo generalizzato” l’obbligo a decorrere dal 30.6.2014.

Il provvedimento, infatti, nel rispetto della norma attributiva del potere di normazione secondaria (art. 15 co. 5 del DL 179/2012), si limiterebbe a prevedere:

  • da un lato, un termine di decorrenza differenziato in relazione a distinte classi di imprese e professionisti (obbligo immediato per imprese e professionisti il cui fatturato, nell’anno precedente a quello nel corso del quale è stato effettuato il pagamento, sia stato superiore a 200.000,00 euro; obbligo differito al 30.6.2014 per tutti gli altri operatori);
  • dall’altro, l’importo minimo di 30,01 euro (definito eventuale dalla norma primaria) dei pagamenti ai quali si applica la nuova disposizione di legge.

Di conseguenza, l’atto impugnato non sembrerebbe viziato dalle illegittimità dedotte in ricorso, né sotto il profilo della violazione di legge né sotto quello dell’eccesso/sviamento di potere.

Così stando le cose, in assenza di ulteriori interventi sulla norma primaria o secondaria, la nuova disciplina, a partire dalla predetta data del 30.6.2014, sarà applicabile nei confronti di tutti gli operatori coinvolti rispetto a richieste di pagamenti superiori a 30,00 euro.

Occorre inoltre rilevare come sussistano dubbi anche in relazione alla effettiva natura dell’adempimento in esame: obbligo giuridico o mero onere.

Il Consiglio nazionale Forense, nella circ. 20.5.2014 n. 10-C-2014, ha sottolineato come in modo evidente la previsione normativa, che risponde ad un chiaro intento semplificatorio, non stabilisca affatto che tutti i professionisti debbano dotarsi di POS, né che tutti i pagamenti loro indirizzati dovranno essere effettuati in questo modo a partire dalla data indicata, ma solo che, nel caso il cliente voglia pagare con una carta di debito, il professionista sia tenuto ad accettare tale forma di pagamento. In altre parole, salvi i limiti vigenti nell’ordinamento (si pensi, in particolare, a quello relativo all’uso dei contanti ex art. 49 del DLgs. 231/2007), la volontà delle parti del contratto d’opera professionale resta ancora il riferimento principale per l’individuazione delle forme di pagamento (i clienti che sono soliti effettuare i pagamenti tramite assegno o bonifico bancario, quindi, potranno continuare a farlo).  A ben vedere, prosegue la circolare, la disposizione in parola introduce un onere, piuttosto che un obbligo giuridico, ed il suo campo di applicazione è necessariamente limitato ai casi nei quali saranno i clienti a richiedere di potersi liberare dall’obbligazione pecuniaria a proprio carico per il tramite di carta di debito. Ipotesi che potrebbe anche non verificarsi mai. In ogni caso, qualora il cliente dovesse effettivamente richiedere di pagare tramite carta di debito, e il professionista fosse sprovvisto del POS, si determinerebbe semplicemente la fattispecie della mora del creditore (artt. 1206 ss. c.c.), che non libera il debitore dall’obbligazione. Nessuna sanzione è infatti  prevista in caso di rifiuto di accettare il pagamento tramite carta di debito.

Questa impostazione è stata fatta propria anche dalla Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro nella circ. 29.5.2014 n. 12.

L’assenza di un vero e proprio obbligo giuridico ha trovato anche un avallo ministeriale, per il tramite di una risposta all’interrogazione n. 5-02936 in Commissione Finanze alla Camera, fornita l’11.6.2014 dal Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze Enrico Zanetti. In essa viene, innanzitutto, sottolineata l’opportunità di attivare tavoli di confronto per ridurre i costi legati alla disponibilità ed all’utilizzo dei POS. Successivamente, dopo aver ricordato come il TAR Lazio abbia respinto la richiesta di annullamento e sospensione del DM 24.1.2014, si evidenzia come, secondo la suddetta circ. 20.5.2014 n. 10-C-2014 del Consiglio nazionale Forense, la mancata installazione del POS dal 30.6.2014 non produrrà un inadempimento sanzionabile, né, tanto meno, una perdita del credito, determinando esclusivamente la fattispecie della mora del creditore, che obbligherà il professionista ad attivare le misure di recupero del credito così come previste dalla normativa. Sul punto, nella risposta si afferma: “In tal senso, sembra in effetti deporre il fatto che non risulta associata alcuna sanzione a carico dei professionisti che non dovessero predisporre della necessaria strumentazione a garanzia dei pagamenti effettuabili con moneta elettronica”. La posizione sopra descritta non è condivisa da una parte della dottrina. Si osserva, infatti, che, per parlare di “onere” bisognerebbe anche individuare una situazione di svantaggio che deriva al soggetto che non ha tenuto il comportamento del quale era onerato. Situazione che, nel caso di specie, si faticherebbe a ravvisare. Si osserva, peraltro, come tale situazione di svantaggio potrebbe individuarsi negli effetti che il codice civile correla alla mora del creditore ; l’espressione “sono tenuti”, di cui all’art. 15 co. 4 del 179/2012, presenta un tenore imperativo, a prescindere dal fatto che il legislatore abbia previsto una sanzione per la violazione del comportamento prescritto (circostanza non infrequente nel nostro ordinamento); se è vero che non c’è sanzione espressa, i professionisti hanno pur sempre l’obbligo di esercitare la professione con “decoro” , e quindi con un comportamento ossequioso anzitutto verso la legge. Gli Ordini professionali, di conseguenza, potrebbero ritenere l’infrazione dell’obbligo di POS come una violazione deontologica sia verso i clienti che verso i colleghi. Con riguardo a quest’ultimo profilo, in particolare, è stato rilevato come l’inosservanza di una disposizione di legge potrebbe costituire violazione del generale dovere di probità, dignità, decoro e di corretto esercizio della professione (si vedano, ad esempio, gli artt. 2 e 3 del Codice Deontologico dei Dottori Commercialisti). È stata anche prospettata la possibile violazione dell’art. 16 del Codice Deontologico Forense, in tema di doveri previdenziali e fiscali, ove si riconoscesse all’obbligo in questione una “larvata” natura fiscale. In tali casi, peraltro, ad una sanzione disciplinare sembrerebbe possibile pervenire solo in presenza di una segnalazione all’Ordine – magari da parte di un cliente infastidito dall’impossibilità di utilizzare il bancomat – che dovrebbe avviare il relativo procedimento disciplinare. Almeno per il momento, infatti, non sono richieste comunicazioni di qualsiasi tipo da parte dei professionisti ai rispettivi Ordini, come, invece, è avvenuto in relazione all’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

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Rubrica fiscale: dal 2015, in fase sperimentale, la dichiarazione dei redditi precompilata https://www.cblive.it/rubriche/fiscale/rubrica-fiscale-dal-2015-in-fase-sperimentale-la-dichiarazione-dei-redditi-precompilata.html https://www.cblive.it/rubriche/fiscale/rubrica-fiscale-dal-2015-in-fase-sperimentale-la-dichiarazione-dei-redditi-precompilata.html#respond Mon, 23 Jun 2014 10:20:31 +0000 https://www.cblive.it/?p=5550 Dall’aprile 2015, in fase di sperimentazione, arriverà la dichiarazione dei redditi precompilata sui redditi 2014. Lo prevede la bozza del decreto legislativo in Consiglio dei ministri che attua la delega fiscale.

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730GIUSEPPE MOFFA

Dall’aprile 2015, in fase di sperimentazione, arriverà la dichiarazione dei redditi precompilata sui redditi 2014. Lo prevede la bozza del decreto legislativo in Consiglio dei ministri che attua la delega fiscale. La dichiarazione precompilata viene messa a disposizione dei lavoratori dipendenti e assimilati e dei pensionati (circa 30 milioni di contribuenti) che hanno i requisiti per presentare il modello 730, spiega il governo in una nota. Per la sua elaborazione, l’Agenzia delle Entrate utilizza le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria (ad esempio la dichiarazione dell’anno precedente e i versamenti effettuati), i dati trasmessi da parte di soggetti terzi (ad esempio banche, assicurazioni ed enti previdenziali) e i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai redditi da pensione e ai redditi diversi (ad esempio, compensi per attività occasionali di lavoro autonomo). A partire dalle dichiarazioni  del 2016  i dati si completeranno con quelli del Sistema Tessera Sanitaria (acquisti di medicinali, prestazioni sanitarie), aggiunge Palazzo Chigi: così dovrebbero rientrarvi anche le spese sanitarie da portare in detrazione.

Nel dettaglio: entro il 15 aprile di ciascun anno la dichiarazione precompilata viene trasmessa al contribuente. Una volta ottenuta la dichiarazione precompilata, il contribuente ha due possibilità:

•             accettarla, così rendendo definitivi gli eventuali crediti, che non verranno sottoposti a controlli preventivi anche se superiori a 4.000 euro, ma vengono direttamente rimborsati;

•             integrarla, mediante dati non conosciuti all’Agenzia delle entrate (oneri detraibili diversi da quelli comunicati da banche, assicurazioni ecc…), consegnati ai centri di assistenza fiscale o a professionisti abilitati all’assistenza fiscale, che provvedono all’integrazione della dichiarazione ed all’apposizione del visto di conformità.

Permane il controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni e sugli oneri certificati ma non trattenuti dai sostituti.

Per le modifiche ci saranno tre canali: direttamente on line,tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate; tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale; attraverso un Centro di assistenza fiscale (Caf) o un professionista abilitato.

Per consentire il rispetto dei tempi di precompilazione, si anticipa al 28 febbraio il termine (attualmente 30 aprile) per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ad alcuni oneri deducibili e detraibili sostenuti nell’anno precedente, quali interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, previdenza complementare, ed al 7 marzo quello per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei Cud da parte dei sostituti. Si armonizzano, poi, i termini di presentazione, consegna ai contribuenti e trasmissione della dichiarazione, unificati al 7 luglio, spiega ancora Palazzo Chigi.

Il Consiglio dei ministri ha approvato “due decreti legislativi di semplificazione fiscale: Una grande opera di semplificazione, per uno stato vicino al cittadino e un fisco amico”, ha annunciato il ministro Maria Elena Boschi in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Modifiche che ”non riguardano solo le dichiarazioni (dei redditi) ma sono un provvedimento a tutto tondo. Inizierà anche il percorso di riforma del catasto con la costituzione delle commissioni (censuarie, ndr) che rivedranno il catasto”.

Resta ferma “la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie”.

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Associazioni: tutto ciò che c’è da sapere in tema di pubblicità e sponsorizzazioni https://www.cblive.it/rubriche/fiscale/associazioni-tutto-cio-che-ce-da-sapere-in-tema-di-pubblicita-e-sponsorizzazioni.html https://www.cblive.it/rubriche/fiscale/associazioni-tutto-cio-che-ce-da-sapere-in-tema-di-pubblicita-e-sponsorizzazioni.html#respond Sun, 15 Jun 2014 07:46:05 +0000 https://www.cblive.it/?p=4826 Proseguono i nostri appuntamenti con le rubriche. In quella fiscale, curata dal commercialista Giuseppe Moffa, di questa settimana si parla di pubblicità e propaganda delle associazioni.

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rubrica fiscaleLe spese che un’impresa sostiene per promuovere la propria immagine, il proprio marchio o gli specifici beni e servizi da essa prodotti sono variamente inquadrabili, a seconda delle loro caratteristiche, tra le spese di pubblicità, propaganda, sponsorizzazione o rappresentanza, oppure, ancora, tra le mere liberalità. La nozione di “pubblicità” ha carattere generale, assorbe quella di propaganda, e comprende tutte le comunicazioni commerciali, a mezzo giornali e riviste, radio e televisione, partecipazione a fiere, organizzazione di eventi. ecc., che promuovono i prodotti e servizi dell’azienda (cd. pubblicità di prodotto) oppure l’immagine dell’impresa, al fine di incrementare la domanda sul mercato. Dalle spese di pubblicità e propaganda occorre distinguere le spese di rappresentanza, cui il Legislatore riserva una disciplina di sfavore, limitandone la deducibilità a un plafond variabile in base al volume di ricavi dichiarato (art. 108, co. 2, D.P.R. 22.12.1986, n. 917; art. 1, co. 2, D.M. 19.11.2008) e vietando la detrazione dell’Iva tranne che per gli acquisti di beni di costo unitario non superiore ad euro 25,82 (art.19-bis1, lett. h), D.P.R. 26.10.1972, n. 633). Mentre la giurisprudenza distingue tra spese di promozione del prodotto, che considera spese di pubblicità, e spese di promozione dell’immagine aziendale, che considera invece spese di rappresentanza , l’Amministrazione finanziaria individua nella corrispettività e onerosità i criteri distintivi tra pubblicità e rappresentanza e, alla stregua di tale distinzione, riconduce le sponsorizzazioni alla categoria delle spese di pubblicità .

La riscrittura della disciplina delle spese di rappresentanza operata dall’art. 1, co. 33, lett. p), L. 24.12.2007, n. 244 e, in sede di attuazione, dal D.M. 19.11.2008, ha avallato la posizione dell’Amministrazione finanziaria, circoscrivendo le spese di rappresentanza alle spese che, pur effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni, si traducono in erogazioni di beni e servizi a titolo gratuito, in mancanza di corrispettivo o di specifica controprestazione.

In definitiva, le sponsorizzazioni sono una specie del genere “pubblicità”, il cui elemento distintivo rispetto alle altre spese di pubblicità è ravvisabile nel fatto che nella sponsorizzazione il marchio dello sponsor si associa all’immagine dell’ente sponsorizzato o, per le sponsorizzazioni dei beni culturali, a un bene, un’iniziativa culturale o all’intero patrimonio culturale nazionale, mentre nella pubblicità trovano evidenza soltanto il marchio o i prodotti dell’impresa . La sponsorizzazione è pertanto connotata da un carattere di stabilità dell’associazione tra nome o marchio dello sponsor ed evento, agonistico, culturale o di altro tipo, sponsorizzato, mentre si ha mera pubblicità quando l’attività promozionale è, rispetto all’evento, in rapporto di semplice occasionalità.

La distinzione tra sponsorizzazioni e ordinarie prestazioni pubblicitarie assume rilevanza nell’ambito della disciplina speciale recata dalla L. 16.12.1991, n. 398 per le società o le associazioni sportive dilettantistiche, in base alla quale l’Iva dovuta viene forfetariamente determinata applicando le percentuali del 50% dell’Iva indicata in fattura per i proventi relativi alle prestazioni pubblicitarie e del 90% per le prestazioni di sponsorizzazione. Si rappresenta, in ultimo, che sempre più frequentemente, ancora nei settori sportivo e della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, la sponsorizzazione è di tipo cd. tecnico, consistendo il corrispettivo del soggetto sponsorizzato, anziché in una somma di denaro, nella fornitura di un bene di altra natura (ad esempio, materiale tecnico sportivo) ovvero nella prestazione di un servizio (ad esempio, la restaurazione di un bene).

Tale modalità di sponsorizzazione rappresenta, nelle fasi di ciclo economico negativo e di minore liquidità aziendale, uno strumento per realizzare un investimento pubblicitario ad un costo potenzialmente ridotto e senza un esborso diretto.

Il contratto di sponsorizzazione è un contratto a prestazioni corrispettive non tipizzato dal Codice civile, in cui il soggetto sponsorizzato, anche detto sponsee, si obbliga, dietro corrispettivo, a pubblicizzare in appositi spazi nome, logo, marchio o prodotti dello sponsor durante lo svolgimento di determinate attività, quali, ad esempio, manifestazioni sportive o eventi culturali. Le sponsorizzazioni costituiscono costi di esercizio per lo sponsee.

Al momento del ricevimento della fattura, l’impresa rileva il debito nei confronti dello sponsee e, in contropartita, il costo del servizio. In sede di redazione del bilancio, la spesa viene indicata alla Voce B.7 – Costi della produzione, per servizi, del Conto economico.

Quando la sponsorizzazione interessa due o più periodi d’imposta, come accade, ad esempio, nelle sponsorizzazioni riferite ad eventi sportivi a cavallo d’anno, lo sponsor deve altresì, in sede di scritture di assestamento al momento della chiusura dell’esercizio, stornare la quota non di competenza dell’esercizio e ripartire la spesa lungo l’intera durata del contratto (principio di competenza economica), con la tecnica dei risconti attivi. Quando la sponsorizzazione presenta un’utilità pluriennale, la spesa può essere capitalizzata, includendola tra le immobilizzazioni immateriali, alla Voce B.2 – Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità dell’Attivo dello Stato patrimoniale (artt. 2424 e 2426, co. 1, n. 5), c.c.) e rilevando in contropartita (sez. Avere) il debito verso lo sponsee.

In sede di chiusura dell’esercizio, l’impresa rileva la quota di ammortamento (sez. Dare), che deve essere di importo costante, secondo un piano di ammortamento di durata non superiore a 5 anni (art. 2426, co. 1, n. 5), c.c.), e in contropartita la diminuzione del costo storico dell’immobilizzazione (ammortamento “in conto”) oppure un apposito fondo, che, iscritto nel Passivo dello Stato patrimoniale, accoglie le quote di ammortamento annualmente stanziate (ammortamento cd. indiretto).L’immobilizzazione immateriale in oggetto viene poi esposta in bilancio al netto degli ammortamenti accumulati. Poiché la capitalizzazione non è prevista dai Principi contabili internazionali né dalla Quarta Direttiva CEE sul bilancio e può prestarsi a politiche di bilancio volte a incrementare artificiosamente gli utili dell’esercizio, il Principio contabile nazionale Oic n. 24 limita tale facoltà alle sole spese sostenute per promuovere l’avvio di una nuova attività produttiva o di un nuovo prodotto. Inoltre, l’impresa deve esplicitare, nella Nota integrativa, i motivi della capitalizzazione(art. 2427, co. 1, n. 3, c.c.) e non può distribuire riserve di utili fino a che l’ammortamento non è completato, per un importo corrispondente ai costi di pubblicità ancora da ammortizzare (art. 2426, co. 1, n. 5), ult. per., c.c.).

Per quanto concerne invece le imposte dirette, in base all’art. 108, co. 2, D.P.R. 917/1986, la deduzione delle spese di rappresentanza avviene nell’esercizio in cui sono state sostenute oppure, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei 4 successivi. In realtà, l’esercizio dell’opzione è subordinato al rispetto della regola generale, recata dall’art. 109, co. 4, D.P.R. 917/1986, della preventiva imputazione del costo al Conto economico dell’esercizio di competenza. Qualora la spesa sia stata capitalizzata in sede di bilancio, non ne è dunque possibile la deduzione integrale tramite una variazione in diminuzione operata nel Mod. Unico, poiché il costo non troverebbe una corrispondenza nel Conto economico. Viceversa, qualora la spesa sia stata imputata interamente al Conto economico, sarà possibile rinviarne fiscalmente la deduzione ai periodi di imposta successivi, con una variazione in aumento, da effettuarsi in sede di dichiarazione dei redditi, dei 4/5 della spesa sostenuta, cui seguirà, per i 4 anni successivi, una variazione in diminuzione pari ad 1/5 del costo (1) (contra, Nota D.R. Lombardia n. 954- 157635 del 9.11.2005).In tal caso, si verifica un disallineamento temporaneo tra il risultato di bilancio e l’imponibile fiscale, che fa sorgere l’obbligo, per i soggetti Ires, dell’iscrizione contabile della fiscalità differita, al fine di rilevare correttamente le imposte di competenza dell’esercizio. Nel primo esercizio, infatti, l’impresa “anticipa” il pagamento di Ires e Irap, relative ai 4/5 del costo sostenuto, che sono in realtà di competenza di futuri esercizi, e che devono pertanto essere “stornate” dal Conto economico, movimentando in senso inverso (sezione Avere) il conto relativo al costo delle imposte sul reddito dell’esercizio, e iscrivendo in contropartita un credito per imposte anticipate, alla Voce C.II.4ter dell’Attivo dello Stato patrimoniale. Nei 4 anni successivi, le imposte anticipate vengono gradualmente riassorbite, nella misura dell’Ires e Irap annualmente risparmiate con la variazione in diminuzione di 1/5 del costo. Vengono pertanto movimentati in senso inverso i citati conti relativi alle imposte di esercizio e al credito per le imposte anticipate, per l’importo corrispondente all’Ires e all’Irap annualmente riassorbita.

Altro punto, assai difficile da digerire, è il discorso IVA. L’art. 4, co. 5, lett. i), D.P.R. 26.10.1972, n. 633, pone una presunzione assoluta di commercialità delle prestazioni pubblicitarie, e dunque anche di quelle di sponsorizzazione, che determina l’obbligo di fatturazione e assoggettamento ad imposta dell’operazione, nell’aliquota ordinaria del 22%, anche quando il soggetto sponsorizzato sarebbe altrimenti esonerato, ad esempio perché trattasi di società e associazione sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime speciale previsto dalla L. 16.12.1991, n. 398, oppure di enti pubblici non economici che agiscono nel perseguimento di attività istituzionali (R.M. 11.7.2005, n. 88/E).Quando la sponsorizzazione avviene “in natura” (cd. sponsorizzazione tecnica), si verifica, ai fini Iva, un’operazione permutativa, disciplinata dall’art. 11, D.P.R. 633/1972.In sostanza, ogni obbligazione dedotta in contratto rappresenta un’autonoma operazione ai fini Iva, in ordine alla quale occorre individuare gli elementi costitutivi(soggettività, oggettività e territorialità), la base imponibile, il momento impositivo e l’aliquota applicabile. Per quanto concerne soggettività e oggettività, detti requisiti – come sopra accennato – vengono presunti ex lege, mentre la territorialità deve essere effettivamente verificata(R.M. 1.8.2008, n. 339/E).Per quanto concerne la base imponibile dell’operazione permutativa, essa coincide con il valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto dell’operazione, che a loro volta è da individuarsi in prima battuta nel prezzo di mercato (art. 13, co. 2, lett. d), e 14, co. 1 e 2, D.P.R. 633/1972).Quanto al momento impositivo, esso si verifica con la consegna o la spedizione del bene mobile o con il pagamento del servizio (art. 6, D.P.R. 633/1972). Se, ad esempio, lo sponsor fornisce materiale tecnico, si realizza uno scambio di beni contro servizio (di sponsorizzazione), in cui il momento impositivo si verifica per entrambi i soggetti con la consegna o la spedizione dei beni, che costituisce anche il pagamento del servizio reso. Quando invece lo sponsor fornisce anch’esso un servizio, si realizza uno scambio di servizi, in cui il momento impositivo si verifica, distintamente per ciascun soggetto, quando il servizio viene reso dall’altro contraente. La verificazione del momento impositivo fa sorgere l’obbligo di fatturazione, che, come chiarito dalla R.M. 14.7.2000, n. 113, riguarda ciascuna operazione, senza possibilità di compensazioni di importi.

 

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Imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: regime fiscale agevolato https://www.cblive.it/rubriche/fiscale/imprenditoria-giovanile-e-lavoratori-in-mobilita-regime-fiscale-agevolato.html https://www.cblive.it/rubriche/fiscale/imprenditoria-giovanile-e-lavoratori-in-mobilita-regime-fiscale-agevolato.html#respond Fri, 06 Jun 2014 11:07:16 +0000 https://www.cblive.it/?p=3860 Quinta puntata della rubrica fiscale curata dal commercialista Giuseppe Moffa, che si è soffermato sul regime agevolato in favore dell'imprenditoria giovanile e dei lavoratori in mobilità. Un interessante spunto di riflessione e qualche nozione in un periodo particolarmente delicato dal punto di vista lavorativo, soprattutto per i più giovani.

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contribuenti minimiGIUSEPPE MOFFA

Oggi, chi si avvicina ad una nuova attività, in veste di imprenditore o libero professionista, si trova a dover valutare i diversi regimi fiscali agevolati alternativi a quello ordinario al fine di scegliere quello più adatto alle proprie caratteristiche.

Vedremo, in questa rubrica, di capire qualcosa di più sul nuovo regime di favore per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità introdotto dal D.L. 6.7.2011, n. 98, convertito con modifica dalla L. 15.7.2011, n. 111. Questo regime, come previsto dall’art. 27, co. 1 e 2, D.L. 98/2011, conv. con modif. dalla L. 111/2011, ha apportato profonde modifiche al precedente regime dei contribuenti minimi, disciplinato dall’art. 1, co. da 96 a 117, L. 24.12.2007, n. 244.

È volto sicuramente a favorire la costituzione di nuove imprese da parte dei giovani, di lavoratori in mobilità, e quindi di conseguenza il rafforzamento della struttura produttiva. Di fatto, l’ex regime dei minimi è stato assorbito dal nuovo regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, che, seppur incardinato sulle disposizioni che regolavano il precedente regime, presenta rilevanti caratteri di novità in merito ai requisiti di accesso, al periodo di applicabilità ed alla misura dell’imposta sostitutiva dovuta, scesa al 5% a partire dall’1.1.2012. I requisiti per l’accesso al nuovo regime dei contribuenti minimi è riservato alle persone fisiche che intraprendono una nuova attività d’impresa, arte o professione. Il requisito della novità presuppone che l’attività non si configuri come prosecuzione di un’attività precedentemente svolta come lavoratore autonomo o dipendente, anche a titolo occasionale. Le uniche eccezioni ammesse a tale regola generale sono:

• le attività svolte nel periodo di pratica professionale di arti o professioni;

• il lavoro precario (ad esempio, mediante collaborazioni coordinate continuative) per un periodo inferiore alla metà del triennio precedente;

• lo stato di mobilità a seguito di scelte indipendenti dalla volontà del contribuente;

• le prestazioni occasionali e l’esercizio di lavoro autonomo da parte di un soggetto fuoriuscito dal mondo del lavoro perché in pensione.

Per accedere al nuovo regime agevolato è necessario, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti previsti all’art. 27, co. 1-2, D.L. 98/2011 e all’art.1, co. 96 e 99, L. 244/2007.

In particolare, il contribuente deve presumere di:

  1. percepire ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori euro 30.000. Questo limite non va superato anche nel caso di prosecuzione di un’attività svolta in precedenza da un altro soggetto (imprenditore o professionista);
  2. non sostenere spese per lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto);
  3. non effettuare cessioni all’esportazione;
  4. non erogare somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro;
  5. non effettuare acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, anche finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a euro 15.000 (nel periodo di permanenza nel regime fiscale agevolato).

In sostanza, mentre l’ex regime dei minimi era applicabile da chiunque avesse i requisiti previsti dalla L. 244/2007, non essendo preclusiva, ad esempio, la circostanza che il contribuente fosse già in attività, il nuovo regime fiscale di vantaggio è destinato solo a coloro che iniziano una nuova attività, ovvero l’hanno iniziata dopo l’entrata in vigore delle disposizioni che hanno introdotto il precedente regime dei minimi (1.1.2008).Si sottolinea, però, che tale fattispecie, è difficilmente utilizzata dai giovani che si accingono ad entrare nel mondo del lavoro, oggetto del presente articolo.

Sono esclusi dal regime di vantaggio i soggetti che ricadono in una qualsiasi delle seguenti categorie:

  • si avvalgono di regimi speciali Iva, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli per l’editoria, le agenzie di viaggi o turismo, l’agricoltura e le attività connesse, la pesca o gli agriturismo;
  • non sono residenti in Italia;
  • effettuano attività di cessioni di immobili (fabbricati e terreni edificabili) o di mezzi di trasporto nuovi, in via esclusiva o prevalente;
  • partecipano a società di persone, associazioni professionali o a  S.r.l.  a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale.

Il nuovo regime di vantaggio può essere mantenuto per 5 anni a partire dal periodo d’imposta di inizio dell’attività, intendendosi per inizio di una nuova attività produttiva lo svolgimento effettivo e l’inizio della stessa e non l’apertura della partita Iva. Ai contribuenti sotto i 35 anni di età è consentito usufruire di tale regime fino al compimento del35° anno, indipendentemente dalla data di inizio. Per i soggetti che abbiano iniziato l’attività successivamente all’anno 2008 mediante l’adozione del precedente regime di minimi è possibile il mantenimento del regime fino al 35° anno di età oppure per un quinquennio dall’inizio dell’attività. L’uscita dal regime dei minimi può avvenire per opzione (scegliendo, ad esempio, il regime ordinario) oppure per legge, a seguito della perdita dei requisiti sopra specificati o per il superamento dei limiti previsti per i ricavi o i beni strumentali o allorquando il contribuente ricada in una delle categorie non ammesse al regime fiscale di vantaggio. Diversamente da quanto accadeva per l’ex regime dei minimi, una volta optato per la fuoriuscita dal regime fiscale di vantaggio, è impossibile il reingresso. A seguito della fuoriuscita dal regime dei minimi, il contribuente deve provvedere ad istituire i registri obbligatori, a rispettare gli adempimenti fiscali previsti dal regime adottato ed applicare la rettifica dell’Iva relativa ai beni o servizi invenduti o rientranti nella categoria dei beni strumentali. In caso di superamento della soglia prevista sui ricavi, il contribuente transiterà nel regime ordinario a decorrere dall’anno successivo, mentre se i ricavi eccedono il valore di 45mila euro l’uscita dal regime dei minimi avviene retroattivamente a partire dall’inizio dell’esercizio in cui si manifesta il superamento del limite.

 

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Rubrica fiscale: la Tasi, tutto quello che c’è da sapere https://www.cblive.it/rubriche/fiscale/rubrica-fiscale-la-tasi-tutto-quello-che-ce-da-sapere.html https://www.cblive.it/rubriche/fiscale/rubrica-fiscale-la-tasi-tutto-quello-che-ce-da-sapere.html#respond Sat, 31 May 2014 07:54:48 +0000 https://www.cblive.it/?p=3322 Proseguono le nostre rubriche e, in particolare quella fiscale, curata dal commercialista Giuseppe Moffa. Oggi ci concentriamo sulla Tasi, imposta indivisibile sui servizi del Comune. Chi la deve pagare e a quanto ammonta il suo valore?

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tasiGIUSEPPE MOFFA

L’imposta indivisibile sui servizi del Comune (TASI) introdotta a partire dal 2014 dalla L. n.147/2013 (Legge di stabilità 2014), varierà dallo zero sino al 3,3 per mille per il 2014 e avrà la stessa base imponibile dell’IMU.

La TASI è dovuta da chiunque: possieda, oppure detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari su cui grava il tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido al versamento.

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di: fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria; aree scoperte, nonché di quelle edificabili a qualsiasi uso adibiti.

Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali, di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011,n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille.

Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può: ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; determinare l’aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale, la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non superi l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 3,3 per mille.

Viene introdotta una detrazione a favore dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ai fini TASI, come funzionava per l’IMU, se i Comuni lo prevedranno nei loro regolamenti e delibere.

Come si calcola ad esempio questa TASI su un’abitazione principale? Innanzitutto, bisogna individuare la rendita catastale, che può essere recuperata dall’atto di acquisto, da una classica visura catastale, o scaricarla direttamente, se abilitati, dal sito dell’ Agenzia delle Entrate.

Passo due: rivalutazione della rendita. Si deve moltiplicare la rendita per 1,05, ovvero la rivalutazione del 5% prevista dalla legge.

Successivamente si passa al calcolo del valore catastale. Si moltiplica il risultato della rivalutazione per il coefficiente (maggiorato previsto dal Decreto 201/2011) con cui si ottiene il valore catastale.

Per il calcolo dell’imposta lorda si divide il risultato per 100 e si moltiplica per l’aliquota fissata dal comune, il risultato dà l’imposta lorda.

Infine, si applica la detrazione. Per l’applicazione della detrazione bisogna sottrarre l’importo deliberato dal comune, il risultato è l’imposta dovuta.

Il comma 688 dell’articolo 1 della Legge 147/2013 è stato modificato dalla Legge n.68/2014, prevedendo per il pagamento della Tasi le medesime scadenze dell’Imu (16 giugno per la prima rata e 16 dicembre per la seconda), mentre a regime, dal 2015, il calcolo della prima rata dovrà essere eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni dell’anno precedente.

Per il 2014 vige una deroga, quindi, alla regola generale e sono due le casistiche che si possono riscontrare: se le delibere sono state inserite sul sito ministeriale entro il 31 maggio 2014 (a tal fine i comuni dovranno inviarle al Mef entro il 23 maggio 2014), tutti i contribuenti saranno tenuti ad eseguire il versamento del 16 giugno sulla base delle delibere; se, invece, la delibera non dovesse risultare pubblicata entro il 31 maggio 2014, occorre operare un’ulteriore distinzione: le abitazioni principali godono di un differimento dei termini di versamento al 16 dicembre 2014, mentre su tutti gli altri immobili (seconde case, i capannoni, i negozi, gli uffici e aree edificabili) i contribuenti saranno tenuti ad eseguire il pagamento dell’acconto di giugno applicando l’aliquota dell’1 per mille, per poi versare il conguaglio (sempre se dovuto – o chiedere il rimborso se esentati dal versamento) a dicembre, sulla base delle aliquote adottate dai comuni.

A seguire tale procedura, oltre ai proprietari di immobili diversi dalle abitazioni principali, vi sono anche i locatari, dato che anche essi hanno un’autonoma obbligazione tributaria in tal senso.

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IMU anche su terreni agricoli montani e collinari https://www.cblive.it/rubriche/fiscale/imu-anche-su-terreni-agricoli-montani-e-collinari.html https://www.cblive.it/rubriche/fiscale/imu-anche-su-terreni-agricoli-montani-e-collinari.html#respond Fri, 23 May 2014 06:49:34 +0000 https://www.cblive.it/?p=2687 Ci stiamo, piano piano, avvicinando anche a questa scadenza: l’IMU 2014 e non mancano, anche in quest’ambito, le novità. Le ultime indiscrezioni annunciano l’emanazione di un decreto interministeriale ad hoc che elenchi i comuni di aree montane o collinari. Verso l'esenzione gli immobili ubicati in uno degli enti locali citati dal decreto, ma anche per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

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rubrica moffaGIUSEPPE MOFFA

Ci stiamo, piano piano, avvicinando anche a questa scadenza: l’IMU 2014 e non mancano, anche in quest’ambito, le novità. Le ultime indiscrezioni annunciano l’emanazione di un decreto interministeriale ad hoc che elenchi i comuni di aree montane o collinari. Esclusivamente gli immobili ubicati in uno degli enti locali citati dal decreto potranno godere dell’esenzione dal tributo. Ma questo non è tutto: l’esenzione sembra venga garantita alla categoria dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (CD e IAP), lasciando di fatto soggetti al tributo tutti quegli immobili posseduti da soggetti diversi.

L’articolo 22 dello schema del c.d. “D.L. Irpef”, prevede esattamente questo: l’emanazione di un decreto da parte del MEF, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell’interno, che avrà l’onere di individuare la lista dei comuni montani o di collinari, nei quali si applicherà dal 2014 l’esenzione Imu per i terreni agricoli.

Si ricorda che l’esenzione è prevista dall’ art. 7, co. 1, lett. h) del D.Lgs. n.504/1992. La norma che prevede l’esclusione da Imu dei terreni montani e di collina identificati dalla circolare n. 9/1993 è

una agevolazione a regime, che riguarda tutto il territorio nazionale, già prevista per l’Ici, e non può essere derogata dagli enti locali.

Successivamente l’art. 4, comma 5-bis del D.L. 16/2012, ha stabilito che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati i Comuni nei quali si applica l’esenzione ai terreni agricoli, Comuni da individuare sulla base dell’altitudine riportata nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT, nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni.

Come chiarito nella Circolare n.3/DF/2012, fino all’emanazione di detto decreto, l’esenzione in questione si rende applicabile per i terreni contenuti nell’elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14

giugno 1993, che stabiliva analoga esenzione ai fini ICI. Si precisa, inoltre, che i Comuni di cui alla Circolare n. 9 del 1993 sono diversi da quelli previsti per l’applicazione dell’esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 8, del D.Lgs. 23/2011.

I terreni situati in Comuni montani o nelle aree collinari “sfavorite”, identificante dall’art.15, L. 984/1977 ed elencate ai fini ICI nella Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, sono stati esentati dall’imposta IMU, nel 2012 e 2013 in quanto continuavano a valere le esenzioni previste dal D.Lgs. n. 504/1992 (art.7, lett. h).

Per tali immobili l’IMU non era dovuta né per il primo né per il secondo semestre 2013, qualunque fosse stata la qualifica del proprietario del fondo (Circolare n.5/DF dell’11 marzo 2013).TERRENI ESENTI DA IMU (ACCONTO E SALDO 2013) -> NO MINI-IMU

A PRESCINDERE DALLA QUALIFICA DEL PROPRIETARIO DEL FONDO

Il D.L. Irpef annuncia la prossima emanazione del decreto tanto atteso. Ma apporta anche novità inaspettate, come l’esclusione dall’esenzione per i soggetti diversi dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Verranno, dunque, selezionati gli enti locali nei quali solo gli agricoltori continueranno a godere dei benefici fiscali.

Per assicurare maggior gettito la norma del citato decreto legge propone, infine, una distinzione, ai fini dell’esenzione, fra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri soggetti che non svolgono l’attività agricola in forma professionale.

Per il 2014 questa misura garantirà all’Erario un maggior gettito annuo all’incirca pari a 350 milioni di euro.

VA FATTA UNA DISTINZIONE A SECONDA DELLA QUALIFICA DI COLUI CHE HA IL POSSESSO DEL FONDO:

  • SE CD O IAP -> ESENZIONE IMU;
  • SE SOGGETTO DIVERSO -> PAGA IMU NEL 2014.

La base imponibile IMU per i terreni agricoli è pari al reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, per 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori professionali iscritti nella previdenza agricola, invece, il moltiplicatore è pari a 75, anche se i terreni non sono coltivati.

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Modello 730/2014, si avvicina la scadenza: tutte le ultime novità https://www.cblive.it/rubriche/fiscale/modello-7302014-si-avvicina-la-scadenza-tutte-le-ultime-novita.html https://www.cblive.it/rubriche/fiscale/modello-7302014-si-avvicina-la-scadenza-tutte-le-ultime-novita.html#respond Thu, 15 May 2014 15:00:23 +0000 https://www.cblive.it/?p=1701 Proseguono le nostre rubriche e, in particolare quella fiscale, curata dal commercialista Giuseppe Moffa. Ci concentriamo sulla dichiarazione dei redditi: chi è tenuto a compilare il modello 730/2014 ed entro quando va presentata la documentazione?

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modello_730_2014_istruzioni-300x225GIUSEPPE MOFFA

Si avvicina come ogni anno la scadenza per la consegna del modello 730/2014. Scaduto il primo termine fissato al 30 aprile (la consegna al sostituto d’imposta), ricordiamo sin da subito come il termine di presentazione del modello 730/2014 al CAF o al commercialista sia slittato al 3 giugno in luogo della precedente scadenza (31 maggio), il tutto considerato che il 31 cade di sabato e che il 2 giugno è festa della Repubblica (fermo restando ulteriori proroghe di scadenza). Inoltre, per chi deve presentare il modello Unico 2014 in forma cartacea entro il 30 giugno presso gli uffici postali ed entro il 30 settembre online per via telematica.

Entriamo adesso nel vivo del delicato capitolo connesso al modello 730/2014, cercando di capire chi è tenuto a presentarlo, quali siano i vantaggi connessi allo stesso modello 730 2014 e quali siano le novità previste per l’anno in corso.

È, innanzitutto, bene sottolineare come il modello 730/2014 debba essere presentato da lavoratori dipendenti, pensionati, individui che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, soci di cooperative di produzione e lavoro, individui impegnati in lavori socialmente utili, personale della scuola a tempo determinato e lavoratori che maturino redditi di collaborazione coordinata e continuativa nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2014.

Non possono invece utilizzare il modello 730/2014 i contribuenti che nel corso del 2013 abbiano maturato redditi d’impresa (anche in forma di partecipazione), redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva e redditi provenienti da trust in qualità di beneficiario.
Per quel che concerne i vantaggi connessi al modello 730/2014 va innanzitutto sottolineato come l’atto di compilazione non richieda calcoli essendo abbastanza intuitivo; i rimborsi arrivano velocemente perché vengono conteggiati direttamente all’interno della busta paga di luglio o nell’assegno pensionistico di agosto. Inoltre, a partire dalla modello 730/2014 (per gli scorsi anni non era consentito) è possibile impiegare il credito risultante per versare l’IMU o altre imposte.

Per quanto riguarda invece il capitolo connesso alle detrazioni d’imposta, sempre a partire dal modello 730 2014 vanno registrati importanti cambiamenti; le detrazioni d’imposta passano infatti da 800 a 950 euro per ogni figlio a carico con età pari o superiore a 3 anni e da 900 a 1.220 euro per ogni figlio che non superi la soglia dei 3 anni. Le detrazioni per figli affetti da disabilità passano invece a 400 euro (prima erano attestate sui 200 euro).

Il modello 730/2014 presenta sicuramente moltissime novità, la più importante delle quali riguarda la possibilità di presentare tale modello dichiarativo anche in assenza di sostituto d’imposta, sia nel caso in cui il contribuente abbia maturato un credito, sia nel caso in cui lo stesso debba procedere al versamento delle imposte a debito.

Dal modello 730 emerge un credito Dal modello 730 emerge un debito
 In entrambi i casi può essere presentato il modello 730 anche in assenza del sostituto d’imposta
(ovviamente, ove siano rispettati i requisiti richiesti)

Ovviamente sono richiesti specifici presupposti per poter accedere alla compilazione del modello 730: entriamo nel merito degli stessi. Possono presentare il modello 730 anche in assenza di sostituto d’imposta i contribuenti che: nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; nel 2014 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio.

730 senza sostituto: nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Nel 2014 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio.

Con riferimento ai “redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente” deve farsi riferimento alle seguenti tipologie di reddito:

Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente articolo 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g)

  1. compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, servizi, cooperative agricole e piccola pesca;
  2. compensi per le cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
  3. borse di studio, sussidi di studio o di addestramento professionale;
  4. indennità corrisposte per cariche elettive (membri del Parlamento europeo esclusi);
  5. compensi per la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili (esclusi quelli corrisposti a titolo di diritto d’autore);
  6. compensi per la partecipazione a collegi e commissioni;
  7. assegni periodici, alla cui produzione non concorrono né capitale, né lavoro;
  8. somme percepite in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali;
  9. remunerazioni dei sacerdoti e dei ministri di culto;
  10. compensi per lavori socialmente utili.

Se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il soggetto che presta l’assistenza fiscale può:

  1. trasmettere telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  2. in alternativa, entro il 10° giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, può consegnare la delega di versamento compilata al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.

Dal modello 730 senza sostituto emerge un debito: trasmissione telematica del Modello F24 da parte dell’intermediario; consegna al contribuente del Modello F24. Sarà quest’ultimo ad effettuare il pagamento presso qualsiasi sportello bancario o postale o utilizzando i servizi telematici. Il modello F24 andrà consegnato almeno 10 giorni prima.

Nel caso in cui dal modello 730 senza sostituto emerga un credito occorre distinguere due casi: il contribuente può aver deciso di fornire all’Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale; il contribuente può non averle fornite. In questa tabella si evince come in sostanza viene incassato il credito che emerge dal modello 730 senza sostituto:

IL CONTRIBUENTE HA FORNITO LE COORDINATE DEL SUO C/C BANCARIO O POSTALE

(La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate oppure presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate)

 

IL RIMBORSO VIENE ACCREDITATO SUL CONTO CORRENTE INDICATO

 

IL CONTRIBUENTE NON HA FORNITO LE COORDINATE DEL SUO C/C BANCARIO O POSTALE

 

IMPORTI < 1.000 EURO

 

IL CONTRIBUENTE RICEVE UN INVITO A PRESENTARSI IN UN QUALSIASI UFFICIO POSTALE DOVE POTRÀ RISCUOTERE IL RIMBORSO IN CONTANTI

 

IMPORTI > O = 1.000 EURO

 

IL RIMBORSO VIENE ESEGUITO CON L’EMISSIONE DI UN VAGLIA DELLA BANCA D’ITALIA

 

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Gli 80 euro al mese di Renzi: ecco chi ne usufruisce e chi in maniera piena e chi parziale https://www.cblive.it/rubriche/fiscale/gli-80-euro-al-mese-di-renzi-ecco-chi-ne-usufruisce-e-chi-in-maniera-piena-e-chi-parziale.html https://www.cblive.it/rubriche/fiscale/gli-80-euro-al-mese-di-renzi-ecco-chi-ne-usufruisce-e-chi-in-maniera-piena-e-chi-parziale.html#respond Fri, 09 May 2014 06:11:38 +0000 https://www.cblive.it/?p=1004 Prima puntata della rubrica fiscale curata dal commercialista Giuseppe Moffa, che si è soffermato sui famosi 80 euro che Renzi ha promesso che saranno nelle buste paga degli italiani già da questo mese. Lo percepiranno i lavoratori dipendenti e i collaboratori assimilati con reddito tra gli 8mila e i 24mila euro all'anno, ma non tutti usufruiranno pienamente del bonus concesso dal governo.

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80 euro

GIUSEPPE MOFFA

È confermato il bonus Irpef di 80 euro al mese, 640 euro all’anno, per i lavoratori dipendenti e i collaboratori assimilati che hanno un reddito tra 8mila e 24mila euro all’anno.

In sostanza per capire meglio questo bonus Irpef da 80 euro è sufficiente fare due calcoli, al netto di familiari a carico o di spese detraibili che aiutano ad abbassare l’imposta: per chi dichiara 9mila euro all’anno, il ‘credito’ previsto dal decreto definitivo aumenta del 7,3% il reddito disponibile annuale, cioè i soldi che restano in tasca dopo il trattamento fiscale; a 18mila euro il beneficio si attesta al 4,2% e a 24mila euro si scende al 3,3%.

Al di sopra dei 24mila euro, la discesa della parabola alleggerisce progressivamente il bonus, fino ad azzerarlo a quota 26mila.

Restano fuori dal bonus Irpef gli incapienti, cioè quei contribuenti che percepiscono un reddito fino a 8mila euro all’anno e che, quindi, hanno l’Irpef azzerata dalle attuali detrazioni per lavoro dipendente. Attenzione: Irpef zero non significa sinonimo di esclusione dal credito, perché quando l’imposta è abbattuta da voci diverse rispetto alle detrazioni per lavoro dipendente il bonus scatta ugualmente. Con un esempio, un contribuente dichiara 11mila euro ma non paga Irpef, perché ha coniuge e figlio a carico e qualche piccola spesa sanitaria detraibile, riceve comunque i 640 euro.

Ovviamente questo ‘credito’ è rapportato al periodo di lavoro nell’anno. Chi lavora nel corso di tutto il 2014 ottiene i 640 euro pieni, chi lavora 10 mesi ha diritto a 10/12 cioè 533 euro, se si lavora per sei mesi si ottiene il 50% (320 euro) e così via.

I redditi, come anticipato prima, che fanno sorgere il diritto al bonus sono quelli di lavoro dipendente e assimilato (escluse le pensioni).

I sostituti d’imposta riconosceranno il ‘credito’ spettante ai beneficiari a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio.

Nel caso in cui ciò non sia possibile per ragioni tecniche legate alle procedure di pagamento degli stipendi, i sostituti d’imposta riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni del mese di giugno, ma dovranno comunque assicurare al lavoratore tutto il credito spettante nel corso del 2014.

I soggetti titolari nel corso dell’anno 2014 di redditi di lavoro dipendente, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, tenuto al riconoscimento del credito in via automatica, e a tutti i soggetti il cui rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio, potranno chiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014, utilizzarlo in compensazione, oppure richiederlo a rimborso.

FASCIA DI REDDITO

MECCANISMO

REDDITO

CREDITO

AUMENTO REDDITO DISPONIBILE 2014

REDDITO COMPLESSIVO FINO A

24 mila €

BONUS ANNUALE 2014 DA

640 €

9.000,00

640

7,3

10.000,00

640

6,7

11.000,00

640

6,3

12.000,00

640

5,9

13.000,00

640

5,5

14.000,00

640

5,2

15.000,00

640

4,9

16.000,00

640

4,9

16.500,00

640

4,5

17.000,00

640

4,4

18.000,00

640

4,2

19.000,00

640

4,0

20.000,00

640

3,9

21.000,00

640

3,7

22.000,00

640

3,6

23.000,00

640

3,4

REDDITO

COMPLESSIVO

DA 24.000,01

A 26 mila €

BONUS DECRESCENTE

AL CRESCERE

DEL REDDITO

24.000,00

640

3,3

24.500,00

480

2,4

25.000,00

320

1,6

25.500,00

160

0,8

26.000,00

0

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