Consulenza legale Archivi - CBlive https://www.cblive.it/category/rubriche/consulenza-legale La città di Campobasso in diretta Tue, 23 Apr 2019 08:31:50 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.6.2 https://www.cblive.it/wp-content/uploads/2018/01/cropped-android-icon-144x144-32x32.png Consulenza legale Archivi - CBlive https://www.cblive.it/category/rubriche/consulenza-legale 32 32 Rubrica legale / Rottamazione ter delle cartelle esattoriali, ultimi giorni per beneficiare della misura https://www.cblive.it/rubriche/consulenza-legale/rottamazione-ter-delle-cartelle-esattoriali-ultimi-giorni-per-beneficiare-della-misura.html https://www.cblive.it/rubriche/consulenza-legale/rottamazione-ter-delle-cartelle-esattoriali-ultimi-giorni-per-beneficiare-della-misura.html#respond Tue, 23 Apr 2019 08:09:36 +0000 https://www.cblive.it/?p=79969 GIULIANA IANNETTA* Negli ultimi anni, si è assistito ad una imponente crescita delle cartelle esattoriali predisposte dall’Agenzia delle Entrate Riscossione e notificate ai cittadini, i quali, complice la persistente crisi economica generale, non sono più riusciti ad onorare i propri debiti con lo Stato. In questo triste contesto, è stato indispensabile un intervento normativo per …

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GIULIANA IANNETTA*

Negli ultimi anni, si è assistito ad una imponente crescita delle cartelle esattoriali predisposte dall’Agenzia delle Entrate Riscossione e notificate ai cittadini, i quali, complice la persistente crisi economica generale, non sono più riusciti ad onorare i propri debiti con lo Stato.

In questo triste contesto, è stato indispensabile un intervento normativo per introdurre diverse misure al fine di consentire ai contribuenti di “fare pace” con il Fisco: il decreto legge n. 119 del 23 ottobre 2018, convertito in legge n. 136 del 30 dicembre 2018.

Il nostro legislatore, in particolare, ha predisposto una serie di istituti che consentono ai contribuenti di sanare la propria posizione debitoria, usufruendo di qualche sconto. Tra questi ultimi, in particolare, rientra la rottamazione ter delle cartelle esattoriali.

DEBITI DEFINIBILI. La rottamazione ter può essere richiesta per i carichi affidati all’agente di riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017 in relazione a qualsiasi tipologia di debito che il contribuente abbia maturato nei confronti del fisco.

Restano esclusi, infatti, soltanto quelli relativi a:

  • risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  • somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
  • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

La domanda di adesione alla misura può essere presentata anche da coloro che abbiano già aderito alle precedenti rottamazioni, ma ne siano decaduti per non aver pagato tempestivamente quanto previsto. Qualora questi ultimi, invece, abbiano provveduto a regolarizzare le rate di luglio, settembre e ottobre entro il 7 dicembre 2018 oppure risiedano nei territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito l’Italia centrale nel 2016 e 2017, non devono presentare alcuna domanda, rientrando automaticamente nella nuova definizione agevolata 2018, e riceveranno, entro il 30 giugno 2019, un nuovo piano di rateizzazione.

I debitori, inoltre, per tutti i versamenti necessari a perfezionare la definizione, potranno utilizzare in compensazione i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della PA.

SOMMA DA PAGARE. L’adesione alla sanatoria consente ai contribuenti di estinguere i debiti iscritti a ruolo, contenuti negli avvisi e nelle cartelle di pagamento, attraverso il versamento delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

Alla somma da pagare, inoltre, va aggiunto quanto maturato dall’agente di riscossione a titolo di aggio e spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.

In caso di rateizzazione, infine, l’importo degli interessi dovuti su ciascuna delle rate sarà pari allo 0,3%.

COME ADERIRE. I debitori, innanzitutto, possono verificare quale sia la propria posizione debitoria presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate Riscossione oppure sul relativo sito. Online è disponibile, infatti, il servizio “Fai D.A. te”, che può essere utilizzato sia in area pubblica, allegando semplicemente il proprio documento di identità, che in modalità riservata, utilizzando lo Spid o le credenziali personali fornite da Agenzia delle Entrate o dall’Inps. Sulla suddetta pagina web, dunque, è possibile chiedere la ricezione via email di un prospetto informativo, ovvero un elenco contenente le cartelle e gli avvisi di pagamento che possono essere rottamati o soggetti a saldo e stralcio, con l’indicazione dell’importo concretamente dovuto.

Chiarita la propria posizione, il contribuente, ove lo ritenga vantaggioso, può presentare la propria richiesta di adesione entro il 30 aprile 2019, via web o compilando l’apposito modulo cartaceo, disponibile in tutti gli sportelli e sul sito web dell’Agenzia, e:

  1. inviare lo stesso tramite posta elettronica certificata all’indirizzo della Direzione Regionale di riferimento indicata sul modulo, insieme alla copia del documento d’identità;
  2. consegnarlo ad uno sportello dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione;
  3. delegare un professionista di fiducia a trasmettere online la domanda di adesione con il servizio Equipro.

L’Agenzia, entro il 30 giugno 2019, invierà al debitore la comunicazione delle somme dovute, con l’indicazione dell’importo totale da pagare e di quello delle singole rate, nonché della data di scadenza di ciascuna di esse, insieme agli appositi bollettini.

IL PAGAMENTO. Il contribuente potrà saldare il proprio debito, corrispondendo quanto dovuto in un’unica soluzione oppure con la rateizzazione, fino ad un massimo di 18 rate distinte in 5 anni, di cui le prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2019 e le restanti sedici, a partire dal 2020, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno successivo.

Coloro che siano decaduti dalla rottamazione bis per non aver pagato quanto dovuto, invece, possono chiedere di onorare il proprio debito con un massimo di 10 rate di pari importo, ripartite in 3 anni. Nel caso in cui, invece, questi ultimi abbiano regolarizzato le rate di luglio, settembre e ottobre entro il 7 dicembre 2018 oppure risiedano nei territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito l’Italia centrale nel 2016 e 2017, riceveranno, entro il 30 giugno 2019, dieci bollettini per il pagamento del residuo a rate di pari importo, ripartite in 5 anni. La prima dovrà essere pagata entro il 31 luglio, la seconda il 30 novembre e le otto successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

In caso di pagamento tardivo di una rata, purché entro cinque giorni dalla scadenza, il debitore non incorrerà in decadenza, potendo continuare a beneficiare dei vantaggi della rottamazione ter.

*Rubrica legale di CBlive a cura dell’avvocato Giuliana Iannetta

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GIULIANA IANNETTA

Negli ultimi anni, numerosi cittadini hanno accumulato debiti sempre più elevati nei confronti dello Stato, portando al moltiplicarsi delle cartelle esattoriali. Sulla base di questa situazione, ormai diventata insostenibile, sia per i debitori che per le casse erariali, è stato necessario un imponente intervento normativo, che ha introdotto una serie di misure volte a consentire ai contribuenti di “fare pace” con il Fisco e con l’INPS.

Il decreto legge n. 119 del 23 ottobre 2018 e, poi, la legge di bilancio 2019, ovvero la legge n. 145 del 30 dicembre 2018, dunque, hanno delineato una serie di strade che permettono ai cittadini di sanare la propria posizione debitoria, usufruendo anche di qualche sconto, oppure di chiudere definitivamente le liti pendenti con l’Erario.

Tra le misure fiscali, in particolare, rientra il cosiddetto saldo e stralcio delle cartelle esattoriali che, in sostanza, consiste in un rottamazione “scontata” diretta, in presenza di peculiari requisiti, ai contribuenti persone fisiche.

DEBITI DEFINIBILI. Il saldo e stralcio delle cartelle è possibile soltanto per i carichi affidati all’agente di riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017, conseguenti a debiti contratti da persone fisiche e derivanti dal mancato versamento di:

  1. imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati relativi ai dati reddituali e all’IVA, previsti dall’articolo 36 bis del D.P.R. 600/1973 e dall’articolo 54 bis del D.P.R. 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;
  2. contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

La sanatoria, invece, non trova applicazione per i debiti derivanti dalle rettifiche dei controlli formali delle dichiarazioni di cui all’art. 36 ter del D.P.R. n. 600/1973, nonché quelli relativi ai tributi locali, le cartelle emesse per violazione del codice della strada o di importo non superiore a mille euro affidate nel periodo tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, in quanto già azzerate d’ufficio alla data del 31 dicembre 2018.

REQUISITI PER BENEFICIARNE. Possono chiedere di essere ammessi a beneficiare del saldo e stralcio soltanto le persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica.

La legge specifica che questa particolare condizione ricorre quando l’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare del debitore, l’ISEE, non supera i 20mila euro.

L’agevolazione, inoltre, può essere riconosciuta, nel rispetto dei requisiti in termini di ISEE e per le sole tipologie di debiti previste dalla legge, anche ai contribuenti che hanno aderito alle precedenti rottamazioni delle cartelle, ma non hanno provveduto all’integrale e tempestivo pagamento del proprio debito, ed ai titolari di cartelle oggetto di contenzioso tributario, purché gli stessi rinuncino al procedimento in corso.

Tali giudizi verranno sospesi dal giudice e si estingueranno con l’integrale pagamento di quanto dovuto, dietro presentazione, a cura di una delle parti, della documentazione attestante i versamenti eseguiti per perfezionare la definizione. Se, invece, le somme dovute non saranno integralmente pagate, la sospensione del giudizio sarà revocata.

I debitori in stato di sovraindebitamento già sottoposti a procedura di liquidazione dei propri beni ai sensi dell’articolo 14 ter della legge n. 3 del 2012, invece, possono aderire alla misura indipendentemente dal valore ISEE del proprio nucleo familiare. Questi ultimi, in particolare, devono allegare alla richiesta la copia del decreto di apertura della liquidazione ed estingueranno i propri obblighi nei confronti dello Stato versando il 10% del debito residuo, privato delle sanzioni e degli interessi di mora.

SOMMA DA PAGARE. L’adesione alla sanatoria consente di abbattere integralmente le sanzioni e degli interessi di mora, nonché di versare il capitale in misura ridotta e variabile a seconda della classe di ISEE del debitore, ovvero:

  • 16% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo in presenza di ISEE non superiore a 8.500 euro;
  • 20% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro;
  • 35% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro.

Alla somma dovuta, inoltre, va aggiunto quanto maturato dall’agente di riscossione a titolo di aggio e spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.

COME ADERIRE. I debitori possono manifestare all’Agenzia delle Entrate – Riscossione la volontà di avvalersi del saldo e stralcio entro il 30 aprile 2019, compilando un apposito modulo messo a disposizione dalla stessa (anche sul sito internet dell’Agenzia).

Nel modello, il contribuente dovrà riportare la cartella che intende stralciare, il numero di rate con cui intende effettuare il pagamento (se non indicato si considererà valevole il periodo massimo di dilazione) e la presenza dei requisiti necessari per accedere al beneficio.

Il modulo, insieme alla copia del documento di identità del contribuente, può essere consegnato direttamente agli sportelli oppure inviato a mezzo pec all’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Quest’ultima, entro il 31 ottobre 2019, comunicherà al debitore l’accoglimento o il diniego della richiesta di accesso alla misura. In caso di esito positivo dell’istanza, il contribuente riceverà informazioni anche in merito all’importo totale dovuto ed a quello delle singole rate, nonché la data di scadenza di ciascuna di esse. Nell’ipotesi di rigetto, invece, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione avvertirà il richiedente della sua automatica inclusione nella rottamazione ter, indicandogli l’importo da pagare e le relative scadenze di pagamento.

IL PAGAMENTO. Il contribuente può saldare il suo debito, corrispondendo quanto dovuto in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure in 5 rate distinte, con un tasso d’interesse pari al 2% annuo, a decorrere dal 1° dicembre 2019, ovvero:

  • 35% dell’importo dovuto entro il 30 novembre 2019;
  • 20% dell’importo dovuto entro il 31 marzo 2020;
  • 15% dell’importo dovuto entro il 31 luglio 2020;
  • 15% dell’importo dovuto entro il 31 marzo 2021;
  • il restante 15% entro il 31 luglio 2021.

Nel caso di pagamento tardivo, è prevista al massimo una tolleranza di cinque giorni, oltre la quale la sanatoria non sarà più efficace.

I CONTROLLI SUCCESSIVI. L’Agente di riscossione e la Guardia di Finanza controlleranno la veridicità dei dati dichiarati dal debitore ai fini della certificazione Isee solo nei casi in cui sorgano fondati dubbi sulla loro veridicità ed entro il 31 dicembre 2024. Qualora emergano irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il debitore sarà tenuto a fornire la documentazione idonea a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati entro 20 giorni.

Se non vi provvede o nel caso in cui emergano dati falsi, l’istanza non produrrà gli effetti di legge, fermi restando gli aspetti penali che tale comportamento determina.

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Giuliana Iannetta è giornalista pubblicista iscritta all’Ordine dei Giornalisti del Molise dal 27 novembre 2012. Ha lavorato per il quotidiano locale Primopiano Molise e, da giugno 2017, è Direttore responsabile della testata giornalistica telematica www.cblive.it, edita dall’Associazione Culturale Campobasso Live – La città in diretta. Si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi del Molise con una tesi in Diritto processuale civile ed ha conseguito un Master con relazione finale in Istituzioni di diritto pubblico. È iscritta all’Ordine degli Avvocati di Campobasso dal 21 marzo 2017.

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