Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: cosa cambia con l’entrata in vigore avvenuta il 15 luglio 2022
Nella materia, però, manca l'Università di settore
Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: cosa cambia con l’entrata in vigore avvenuta il 15 luglio 2022. I dubbi e perplessità dell’Avv. Luigi Iosa sulla figura dell’ESPERTO INDIPENDENTE e la necessità di formare i nuovi manager esperti in crisi d’impresa attraverso l’UNIMARCHIONNE
È entrato definitivamente in vigore il 15 luglio 2022 il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Con gli ultimi interventi normativi il legislatore prevede l’accantonamento del sistema di allerta e rende ancor più centrali le nuove misure idonee e gli assetti che consentono di rilevare tempestivamente la presenza di uno stato di crisi e intervenire ricorrendo al nuovo istituto della composizione negoziata.
Con questo sistema diventa ancor più centrale per l’impresa il ruolo di strumenti di programmazione quali il piano industriale e il budget. Altra novità del nuovo Codice è l’impossibilità da parte dei creditori nei cui confronti operano le misure protettive di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione. Con il D.Lgs. n. 83/2022 è stata confermata la data del 15 luglio 2022 quale momento di definitiva entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019). Con il D.Lgs. n. 83/2022 il Governo italiano ha dato, inoltre, attuazione alla Direttiva UE 2019/1023 e attratto all’interno del CCII le disposizioni del D.L. 118/2021 in materia di composizione negoziata della crisi. Lo slittamento di quasi due anni dalla data originariamente prevista (15 agosto 2020) per la sua entrata in vigore, principalmente causato dalla crisi provocata dall’emergenza pandemica, ha consentito di allineare il CCII alle modifiche introdotte in sede di attuazione della sopraccitata Direttiva comunitaria del 2019. Con questo conclusivo intervento normativo il legislatore, tra le altre novità, prevede il definitivo accantonamento del sistema di allerta, così come originariamente previsto, e rende ancor più centrali le nuove misure idonee e gli assetti che consentano di rilevare tempestivamente, praticamente in modo automatico, la presenza di uno stato di crisi e intervenire (anche) ricorrendo al nuovo istituto della composizione negoziata della crisi introdotta con il D.L. n. 118/2021, convertito nella legge n. 147/2021.
Questo strumento, applicabile dal 15 novembre 2021 è attivabile su richiesta dell’imprenditore, sia commerciale che agricolo, senza limitazioni di tipo dimensionale in relazione alla sua utilizzabilità. L’imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario, rivolgendosi alla CCIAA di riferimento del proprio territorio (capoluoghi di regione o province autonome), può richiedere la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. Il soggetto incaricato, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399 c.c., e in assenza di legami di natura personale e professionale con l’impresa e con altre parti interessate all’operazione di risanamento, dovrà agevolare le trattative dell’imprenditore, avendo come obiettivo il superamento dello squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza. L’esperto indipendente agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento della crisi d’impresa. Ma oltre a questo, l’esperto svolge anche un ruolo di collaboratore e consulente. Collaboratore del tribunale, si pensi al suo coinvolgimento nel procedimento relativo alla conferma o alla modifica delle misure protettive e per l’adozione di misure cautelari necessarie per condurre a termine le trattative.
Consulente, durante la fase iniziale delle trattative, nella verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. Ma i casi in cui è richiesto il suo intervento sono molti di più. La necessità di dotarsi di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, così come previsto dal secondo comma del novellato art. 2086 del Codice Civile, in vigore dal 16 marzo 2019, anche al fine di rilevare tempestivamente la crisi e l’eventuale perdita della continuità aziendale, ha provocato l’inserimento del nuovo art. 3 (“adeguatezza degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa”) nel testo del decreto legislativo che modifica il Codice della Crisi. Questo articolo fa riferimento alle misure idonee e agli assetti che l’imprenditore, individuale e collettivo, deve adottare al fine di consentire di:
a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
b) verificare la non sostenibilità dei debiti e l’assenza di prospettive di continuità aziendale per i dodici mesi successivi e i segnali di allarme di cui al comma 4 (esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenata giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni, esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti, esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni, esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’art. 25-novies, comma primo, nei confronti di creditori pubblici come INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Agente della riscossione); c) ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata e ad effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui al comma secondo dell’art. 13 (ovvero tramite la Composizione negoziata per soluzione della crisi d’impresa).
Il nuovo Codice, chiedendo all’imprenditore di adottare un approccio preventivo alla gestione della crisi d’impresa, rende pertanto ancor più centrale il ruolo di strumenti di programmazione e programmazione quali il piano industriale e il budget. La disponibilità di documenti di prassi come i Principi per la redazione dei piani di risanamento (recentemente rivisti nella loro seconda edizione) facilita l’operato dell’imprenditore e dell’esperto indipendente che interviene nella Composizione negoziata. Concordato semplificato. Quale ulteriore e rilevante elemento di recente novità si conferma l’istituto del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. L’applicazione di questa nuova tipologia di concordato preventivo, introdotto con il D.L. n. 118/2021 e confermato nel Codice della Crisi, rappresenta una soluzione di natura liquidatoria, quale via d’uscita da quelle situazioni in cui le procedure attuate dall’imprenditore non abbiano dato esiti di tipo negoziale, da attuarsi entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione finale prodotta dall’esperto indipendente. Ruolo degli intermediari finanziari e accesso alla composizione negoziata. Si menzionano, infine, l’introduzione di due commi che il Legislatore ha previsto per tutelare la figura dell’imprenditore che voglia accedere alla composizione negoziata della crisi: si tratta del comma quinto dell’art. 16 e del medesimo comma dell’art. 18. Con riferimento al primo, viene esplicitato il ruolo attivo degli intermediari finanziari, i quali sono invitati a partecipare attivamente alle trattative “in modo attivo e informato”. Viene inoltre affermato che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce, di per sé, una causa di sospensione o revoca degli affidamenti, che può essere disposta solo se richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale con apposita comunicazione che ne evidenzi le ragioni. Risulta evidente la volontà di rendere gli istituti di credito parte attiva nel percorso che accompagna l’impresa verso l’uscita dalla crisi, impedendo l’adozione di comportamenti eccessivamente prudenziali che pregiudicherebbero le prospettive di risanamento. Creditori per i quali operano le misure protettive. Per quanto concerne l’art. 18, il comma quinto prevede l’impossibilità da parte dei creditori nei cui confronti operano le misure protettive di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, di modificarli in peius o di anticiparne la scadenza per il mero mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata.
La ratio della norma rientra nell’ottica di salvaguardare la continuità aziendale dell’impresa, assicurando il rispetto delle forniture derivanti da accordi precedenti all’accesso alla composizione negoziata. In conclusione, secondo il disposto dell’articolo 3 comma 3 D.L. n. 118/2021, come modificato dalla L. n. 147/2021, possono essere inseriti nell’elenco come esperti indipendenti in crisi d’impresa: gli iscritti da almeno cinque anni nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e all’albo degli avvocati che “documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa”; gli iscritti da almeno cinque anni nell’albo dei consulenti del lavoro che documentano di aver concorso, almeno in tre casi, “alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati” ed infine i soggetti con esperienza di amministrazione, direzione e controllo di imprese, pur non iscritti in albi professionali, purché documentino di aver svolto attività in “imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi omologati, nei confronti dei quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza”. Nel passaggio della conversione è stato introdotto l’obbligo, anche a carico degli iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e non dei soli avvocati, di documentare esperienze nell’ambito della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa.
Il legislatore ha richiesto la prova di una esperienza operativa maggiormente stringente per i consulenti del lavoro e, ancor più, per chi ha svolto attività amministrativa, di controllo e direzione di impresa, senza tuttavia essere iscritto in un albo professionale. Con la conversione in legge del D.L. n. 118/2021 gli ordini professionali sono stati poi direttamente coinvolti nella fase di raccolta delle domande di inserimento nell’elenco, tranne naturalmente per i soggetti non iscritti, per i quali è rimasta la procedura prevista inizialmente a carico della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione competente con riferimento alla residenza del richiedente.
L’UniMarchionne invece potrebbe essere finanziata, a questo punto, anche con i fondi del Recovery Fund. Rilanciare la Ricerca scientifica in Italia e la formazione accademica con i nuovi fondi europei è una priorità.
Sarebbe un’iniziativa rivoluzionaria e di indiscutibile attualità. Formare oggi in Italia – a livello mondiale – manager, capaci ed di guidare riconversioni industriali e salvataggi d’impresa che non facciano affidamento solo sugli ammortizzatori sociali ma sulle risorse endogene delle aziende, costituirebbe un grande risultato per i prossimi anni di prevedibile difficoltà economica.