Riposi autisti autobus, mancato rispetto della normativa di alcune società di trasporto. Fanelli pretende chiarezza e deposita una mozione in Consiglio regionale
Da una parte il rispetto dei regolamenti europei e delle leggi italiane a tutela degli autisti di autobus che lavorano su linee la cui percorrenza supera i 50 km, dall’altra la garanzia della sicurezza nei trasporti stradali.
Nessuna delle due esigenze sembra essere soddisfatta in Molise da alcune – non tutte – ditte del trasporto pubblico locale, che hanno deciso di ridurre la durata del riposo settimanale spettante ai conducenti dei pullman per i percorsi sopra i 50 km, perché, secondo le aziende, le frequenti soste e fermate interromperebbero il periodo di guida ed il lavoro risulterebbe meno usurante.
Impedendo, così, l’applicazione del Regolamento Europeo 561/06, come modificato dal regolamento (UE) n. 2020/1054, applicabile agli autisti di autobus che effettuano un percorso su linee superiori ai 50 km, che stabilisce norme sui periodi di guida, interruzioni e riposo dei conducenti dei veicoli che effettuano il trasporto di persone o di cose, al fine di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale. E, a cascata, questo comporterebbe anche una violazione del D.Lgs n.234/07 in attuazione della direttiva 2002/15/CE, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti” e dell’art.174 del C.d.S “Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose”.
Una questione spinosa, oggetto di una specifica mozione presentata in Consiglio Regionale dal Capogruppo Pd Micaela Fanelli, di cui si è già interessata anche la Prefettura di Campobasso, dove si sono svolti due incontri tra le rappresentanze sindacali e datoriali.
A confondere maggiormente la questione, anche le sentenze della Corte di Appello di Campobasso e da ultimo la Corte di Cassazione, che, però, ha dichiarato inammissibili i ricorsi solo per ragioni giuridiche formali e non sostanziali, tipo “petitum” e “causa petendi”, senza entrare nel merito dell’applicabilità del regolamento europeo, venendosi così a creare una situazione di incertezza normativa, i cui effetti negativi si riverberano sugli autisti e sulla sicurezza del trasporto passeggeri.
Eppure la norma europea è chiara anche nell’interpretazione che ha fornito lo studio commissionato dalla Commissione Europea, Transport Regulators Align Control Enforcement (Trace), che si prefigge di fornire una spiegazione concordata e semplificata del regolamento (CE) n. 561/20061 nell’ambito dei controlli stradali previsti dalla direttiva n.2006/22/CE2. Interpretazione molto chiara nell’affermare che un viaggio inizia dal momento in cui uno specifico conducente inizia a guidare e termina quando conclude il viaggio su tale veicolo.
Dunque, appare inconfutabile che l’origine e la destinazione si estende a tutto il percorso. E sempre il regolamento CE, stabilisce che il periodo di guida è “il periodo complessivo di guida che intercorre tra il momento in cui un conducente comincia a guidare dopo un periodo di riposo o un’interruzione fino al periodo di riposo o interruzione successivi. Il periodo di guida può essere ininterrotto o frammentato”.
L’interruzione citata (oltre a quella prevista dall’art.7 – interruzione della guida dopo 4.30 ore consecutive) è ben specificata all’art.4, punto d), secondo il quale “ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo”, quindi, non v’è dubbio che l’interruzione con continui scali e fermate non interrompe il periodo di guida, tanto meno può essere equiparato al riposo.
Pertanto, la non applicazione di tale regolamento riduce immotivatamente i tempi di riposo degli autisti e, se si permette che tale decisione permanga, anche altre aziende del TPL potrebbero uniformarsi, creando nel Molise, una “zona franca” rispetto all’applicazione di una norma di sicurezza (Reg. n.561/06 ed Art.174 CdS) e un potenziale pericolo alla sicurezza dei trasporti (Art.432 c.p.) e per la pubblica incolumità. Tenendo altresì conto che il mancato godimento del regolare riposo incide sul lavoratore per usura psico-fisica e che la fruizione regolare del riposo settimanale incide sulla sicurezza del trasporto pubblico.
Tutte considerazioni riportate nel primo tentativo di conciliazione, avvenuto il 13/10/21 presso la Prefettura di Campobasso, dove l’assessorato regionale ha affermato che le norme trasgredite rappresentano solo una violazione contrattuale, da risolversi tra lavoratori ed impresa in ambito giudiziario e che, solo all’esito di una sentenza, avrebbe provveduto ad emettere le sanzioni richieste dai sindacati, pensiero espresso anche nella successiva riunione del 20/10/21, lasciando tutta la questione appesa al filo dell’incertezza e del pericolo.
Da qui, la mozione presentata da Micaela Fanelli, per impegnare il Presidente della Regione Molise e l’Assessore Regionale ai Trasporti a procedere ad una verifica puntuale della situazione e in particolare a chiedere alle società di trasporto concessionarie del servizio pubblico regionale, che non applicano correttamente il regolamento CE n. 561/06 e all’art.174 CdS, il rispetto della normativa relativa alla durata dei riposi settimanali degli autisti di autobus di linea, pena revoca della concessione medesima.